Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma

terzo, quarto e quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 28 settembre 1987 e

il 9 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Terni

sui ricorsi proposti da Colasanti Giampietro e Pellegrini Giuliana

contro l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritte ai nn. 627 e 628

del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Nel corso di un giudizio originato dal ricorso proposto

avverso la cartella esattoriale di pagamento per l'iscrizione a ruolo

di pene pecuniarie inerenti ad anni pregressi, la Commissione

tributaria di primo grado di Terni ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge

13 aprile 1977, n. 114 (r.o. n. 627 del 1988).

Ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata violerebbe

l'art.3 Cost. in quanto, a parità di posizione contributiva,

determinerebbe un ingiustificato trattamento tra i coniugi che hanno

presentato un'unica dichiarazione congiunta e i coniugi che hanno

presentato due distinte dichiarazioni, poiché nel primo caso ciascun

coniuge sarebbe obbligato solidalmente verso l'Erario anche per i

debiti dell'altro, mentre nel secondo caso ciascun dei coniugi

risponderebbe solo dei propri debiti.

Il giudice a quo, inoltre, ipotizza il contrasto della norma

impugnata anche con l'art. 53 della Costituzione, per il fatto che si

porrebbero obblighi tributari a carico di uno dei coniugi,

prescindendo del tutto dalla sua effettiva capacità contributiva,

dovendo egli in definitiva rispondere, per il vincolo della

solidarietà, dei beni e dei redditi dell'altro, dei quali non ha

ovviamente la disponibilità.

2. - La stessa Commissione di primo grado di Terni, nel corso di

altro giudizio, ha sollevato (r.o. n. 628 del 1988) analoga questione

dell'art. 17 u.c. (rectius: dell'art. 17, terzo, quarto e quinto

comma) della legge 13 aprile 1977, n. 114, con riferimento, non

soltanto ai parametri sopra riferiti (e per le medesime

considerazioni), ma anche agli artt. 24 e 29 della Costituzione,

osservando in particolare che le disposizioni secondo le quali la

notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto degli accertamenti

in rettifica è eseguita unicamente nei confronti del marito, pur

esplicando essa automatica efficacia anche nei confronti della moglie

(terzo e quarto comma dell'art. 17) violerebbero sia il principio di

parità tra coniugi, sia il diritto di difesa di uno di essi

(moglie), che non potrebbe tutelare i propri diritti e interessi

legittimi, per non essere destinatario delle notifiche degli atti di

accertamento.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuto, tramite l'Avvocatura

generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che le questioni vengano dichiarate in parte infondate e in

parte inammissibili.

Secondo l'Avvocatura deve escludersi ogni violazione del principio

di capacità contributiva, perché tale principio presiede solo alla

determinazione dei tributi dovuti da ciascun contribuente sulla base

dei redditi da lui prodotti, e non anche alla previsione di obblighi

diversi; così ché la disposizione impugnata (art. 17, ultimo comma)

non avrebbe alcuna influenza sulla determinazione della obbligazione

tributaria, della quale rimane titolare ciascun coniuge.

L'Avvocatura ha, poi, escluso ogni contrasto con il principio di

uguaglianza, sia perché la situazione in cui si vengono a porre i

coniugi con la dichiarazione congiunta non è uguale a quella dei

coniugi che presentano dichiarazioni separate, sia perché la

differenza di trattamento che ne deriva trova una razionale

giustificazione nella consapevole e libera scelta operata dai coniugi

e nella situazione che è all'origine della scelta stessa.

Nell'atto di intervento, poi, circa la ipotizzata violazione degli

artt. 24 e 29 della Costituzione (r.o. n. 628 del 1988) la difesa

erariale ha rilevato preliminarmente che oggetto del giudizio a quo

non è un accertamento in rettifica, ma la iscrizione a ruolo degli

stessi redditi dichiarati, come avveniva prima che fosse introdotto

il sistema dell'autotassazione; da ciò deriverebbe la

inammissibilità della questione sotto il profilo della irrilevanza,

tenuto conto che il giudice rimettente ha impugnato l'art. 17, ultimo

comma, che prevede la responsabilità solidale tra i coniugi, e non i

due commi che disciplinano appunto l'accertamento in rettifica e

l'iscrizione a ruolo, nonché le relative notifiche nei casi di

dichiarazione congiunta (art. 17, terzo e quarto comma).

Nel merito l'Avvocatura ha comunque concluso per la infondatezza

della questione (se riferita pure al terzo e quarto comma dell'art.

17), in quanto tali norme non fanno altro che esplicitare una forma

di "rappresentanza legale", dipendente dalla libera scelta dei

coniugi di presentare una dichiarazione congiunta. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con ordinanza emessa il 28 settembre 1987 e pervenuta a

questa Corte il 19 ottobre 1988, la Commissione tributaria di primo

grado di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, il

quale prevede la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano

presentato un'unica dichiarazione dei redditi.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe: a)

con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una

disparità di trattamento fra i coniugi che abbiano presentato una

dichiarazione congiunta rispetto a quelli che abbiano presentato

distinte dichiarazioni; b) con l'art. 53 della Costituzione, perché

pone obblighi tributari a carico di un soggetto chiamato ad adempiere

all'obbligazione tributaria di un altro, prescindendo dalla capacità

contributiva del primo.

Con altra ordinanza, emessa il 9 marzo 1985 e pervenuta a questa

Corte il 19 ottobre 1988, la medesima Commissione tributaria ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art.

17, comma terzo, quarto e quinto, in riferimento, non soltanto ai

parametri invocati nella precedente ordinanza, ma anche agli artt. 24

e 29 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate

prevedono che la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto

degli accertamenti in rettifica è eseguita solo nei confronti del

marito, onde risulterebbe violato sia il principio di parità fra i

coniugi, sia il diritto di difesa della moglie, che non potrebbe

tutelare i propri diritti per non essere destinataria degli atti di

accertamento.

2. - I due giudizi possono essere riuniti in quanto le ordinanze

di rinvio sollevano questioni fra loro connesse.

3. - La questione di legittimità dell'art. 17, quinto comma,

della legge n. 114 del 1977 cit., sollevata in riferimento agli artt.

3 e 53 della Costituzione, è manifestamente infondata perché

identica questione, sotto entrambi i profili, è già stata

dichiarata tale con ordinanza di questa Corte n. 316 del 1987. In

riferimento al profilo relativo alla asserita violazione dell'art. 3

della Costituzione - ossia quello della disparità di trattamento dei

coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare

dichiarazione congiunta rispetto a quelli che hanno presentato una

distinta dichiarazione - la richiamata pronuncia ha rilevato che è

rimesso ai contribuenti, nelle due particolari situazioni

sopradescritte, la libera scelta di avvalersi dell'uno o dell'altro

sistema attraverso la presentazione o meno della dichiarazione

congiunta, con i conseguenti vantaggi o oneri ad essa connessi, onde

la valutazione, sulle conseguenze che ne discendono e circa la

solidarietà o meno fra i dichiaranti, spetta esclusivamente al

legislatore e non può ritenersi in sé irragionevole una legge che

abbia optato per la prima soluzione.

Per quel che riguarda il profilo relativo alla asserita violazione

dell'art. 53 della Costituzione, la medesima ordinanza ha osservato

come il collegamento con la capacità contributiva non escluda che la

legge possa stabilire prestazioni tributarie solidali a carico,

oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque

non estranei alla posizione giuridica cui inerisce il rapporto

tributario.

Poiché il giudice a quo non prospetta nuove o diverse

argomentazioni rispetto a quelle già affrontate nei sensi anzidetti

da questa Corte, manca ogni possibilità di discostarsene.

4.1 - Riguardo alla seconda questione (r.o. n. 628 del 1988) deve

essere preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità

sollevata dalla Avvocatura dello Stato, perché, nonostante il tenore

letterale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dalla motivazione

della stessa è possibile ricavare che il giudice a quo abbia inteso

sottoporre all'esame della Corte anche il terzo e quarto comma della

norma denunciata.

4.2 - In merito all'asserito contrasto dell'art. 17 cit., terzo,

quarto e quinto comma, con gli artt. 24 e 29 della Costituzione, la

questione - concernente la violazione rispettivamente del diritto

alla difesa e del principio di parità dei coniugi - viene

congiuntamente prospettata riguardo alla circostanza secondo cui, pur

essendo le cartelle esattoriali e gli accertamenti in rettifica

notificati solo al marito, la moglie dovrebbe ugualmente rispondere

solidalmente pur non avendo la possibilità di tutelare i propri

diritti.

La questione non è fondata, potendo essere superata mediante una

interpretazione adeguatrice della normativa vigente.

In primo luogo, per quel che riguarda il profilo della violazione

del principio di parità fra i coniugi, la questione è in parte già

risolta con riferimento alle argomentazioni svolte in precedenza in

ordine al profilo della asserita violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Ma per la parte in cui il principio si assume violato sotto il

riflesso della mancanza, da parte della moglie, della possibilità di

tutelare i propri diritti, venendo l'accertamento in rettifica e la

cartella esattoriale notificati solo al marito, la questione muove da

una premessa errata. Difatti, tutte le norme le quali prevedono

responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano

espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso

palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere

interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto

onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art.

24 della Costituzione come diritto inviolabile. Orbene, come è già

stato affermato in relazione ad analoghe questioni (sentenza n. 348

del 1987 ed ordinanze nn. 591 e 48 del 1988), nella specie nulla

vieta che la moglie, chiamata a rispondere in via solidale, possa

tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente entro i

termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri

confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale

notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata

dall'amministrazione finanziaria in via solidale e ciò,

eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione

tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa

dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei

confronti del marito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, della legge

13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze (reg. ord. nn. 627

e 628 del 1988) indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto

e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni

alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 29 della Costituzione, con

l'ordinanza (reg. ord. n. 628 del 1988) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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