Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1983 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. l,

comma terzo, 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per

gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria),

4, 5, comma primo, 17, 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche) e 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1980 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Roma su ricorso di Tosca Mario, iscritta al n. 898

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41 dell'11 febbraio 1981;

2) due ordinanze emesse il 29 settembre 1980 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Roma su ricorsi proposti dall'Ufficio

II.DD. di Roma contro Zammuto Giorgio, iscritte, rispettivamente, ai

nn. 229 e 230 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.

Visti gli atti di costituzione di Zammuto Giorgio e

dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Lucio V. Moscarini per Zammuto Giorgio e l'avvocato

dello Stato Giovanni Albisinni per l'Amministrazione finanziaria dello

Stato e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 26 aprile 1980, la Commissione tributaria di

primo grado di Roma, sezione XIV, ha dichiarato non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione - dell'art. 1, comma

terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per

gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria),

degli artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n.

114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche) e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), nella parte in cui tali articoli:

- prescrivono che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche (IRPEF) il reddito sia imputato al soggetto che lo produce, ed

escludono dalla categoria dei soggetti d'imposta i familiari sprovvisti

di redditi propri;

- vietano al soggetto che produce il reddito, di dichiarare la

quota (del reddito prodotto) destinata ad altri membri della famiglia,

e di dedurre oneri sopportati nell'interesse di questi;

- prescrivono che gli oneri per gli interessi passivi pagati per

l'acquisto della casa di abitazione della famiglia, non possono essere

detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche

dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto

dal reddito del coniuge intestatario del bene;

- prevedono detrazioni fisse d'imposta per le persone a carico.

Sospeso il giudizio in corso, ha perciò ordinato la trasmissione

degli atti a questa Corte.

La questione è sorta in seguito al ricorso, in data 18 maggio

1977, di un contribuente, Mario Tosca, contro la cartella esattoriale

notificatagli per l'imposta sui redditi dell'anno 1974.

Coniugato, con due figli, ed unico fra i componenti la famiglia a

produrre un reddito (da lavoro dipendente), il Tosca sosteneva di aver

diritto a dedurre dal reddito stesso (cosa che aveva fatto nella

dichiarazione presentata per l'anno suddetto) l'eccedenza (rispetto al

reddito catastale, di lire 420.000) degl'interessi pagati nello stesso

anno per il mutuo ipotecario gravante sull'appartamento, intestato alla

moglie, in cui la famiglia abitava. Sosteneva, altresì, che come

"oneri deducibili" dovevano essere riconosciuti a suo favore i

contributi da lui versati, a nome della moglie, all'I.N.P.S., per

garantirle una pensione di vecchiaia. Avendo l'Ufficio, in base alla

normativa dettata con la legge n. 751 del 1976 (in seguito alla

sentenza della Corte costituzionale n. 179 dello stesso anno,

dichiarativa della illegittimità costituzionale delle preesistenti

norme concernenti il c.d. "cumulo dei redditi dei coniugi"), per la

regolamentazione dell'IRPEF per il 1974 e anni precedenti, escluso tale

deducibilità, il ricorrente chiedeva che, previo giudizio di

legittimità costituzionale, da promuoversi in riferimento agli artt.

2,3 e 47 della Costituzione, fosse riconosciuto dalla Commissione il

suo diritto a dedurre dal proprio reddito i suindicati oneri da lui

sostenuti a nome della moglie.

Esposti sommariamente questi dati di fatto, nell'ordinanza di

rinvio si osserva che, avendo l'amministrazione finanziaria, nel

disattendere le pretese del Tosca, fatto specificamente applicazione

dell'art. 1, comma terzo, della citata legge n. 751 del 1976 (in virtù

del quale, appunto, "gli oneri previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597", erano considerati deducibili non più, come

prima della sentenza della Corte costituzionale, dai redditi cumulati

dei coniugi, ma dal reddito complessivo del coniuge che li aveva

sostenuti), la verifica della legittimità costituzionale di tale norma

è senz'altro rilevante nel giudizio a quo: la decisione della

controversia dipende infatti esclusivamente dall'esito di tale

verifica. Peraltro - soggiunge la Commissione - la nuova questione da

sottoporre alla Corte (dopo la sentenza n. 179 del 1976), non può

limitarsi a questa disposizione, ma investe necessariamente - benché

non direttamente applicati dall'Ufficio imposte - anche gli altri

articoli della legge n. 114 del 1977 e del d.P.R. n. 597 del 1973, di

cui con essa si è prospettata la illegittimità costituzionale. È,

infatti, da presumere, secondo il giudice a quo, che, emanando le leggi

n. 751 del 1976 e n. 114 del 1977, il legislatore ordinario non abbia

voluto retroattivamente imporre ai coniugi obbligazioni tributarie più

gravose di quelle già derivanti dall'applicazione delle leggi

anteriori, "nel testo epurato" dalla sentenza della Corte

costituzionale.

L'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, va perciò

ritenuto norma meramente dichiarativa di una regola implicita del

regime della tassazione separata dei coniugi instauratosi in seguito a

quella sentenza. È poi incontestabile - prosegue l'ordinanza di rinvio

- che il divieto (in cui la disposizione del citato art. 1, comma

terzo, rientra) di dedurre dal reddito prodotto dal contribuente le

somme destinate a far fronte ai bisogni e agli oneri dei familiari, a

sua volta altro non è che la naturale conseguenza della regola

principale, che (salvo eccezioni irrilevanti) assegna esclusivamente

alle detrazioni fisse per i familiari a carico, la funzione di dosare

il carico fiscale secondo la composizione delle famiglie. Dimodoché -

se ne conclude - se incostituzionale fosse quel divieto, occorrerebbe

sradicarlo dall'ordinamento tributario con una operazione ben più

profonda della semplice eliminazione dell'art. 1, comma terzo, della

legge n. 751. Nell'attuale regolamentazione dell'IRPEF - prosegue

l'ordinanza di rinvio - continuano infatti ad essere esclusi dalla

categoria dei soggetti d'imposta il coniuge e i familiari del

contribuente che non producono reddito. Le detrazioni previste a loro

riguardo seguitano inoltre ad essere stabilite in misure modeste e

corrispondenti, per di più, a quote di reddito decrescenti col

crescere del reddito complessivo. In tali detrazioni non si tiene

quindi alcun conto della quota di reddito che ciascun soggetto destina

(ed è obbligato a destinare), al mantenimento della famiglia, senza

poterne liberamente disporre. Inoltre, per il coniuge sprovvisto di

reddito - sottolinea ancora il giudice a quo - mentre, in caso di

convivenza, il contribuente ha diritto alla sola detrazione in misura

fissa, in caso di separazione legale o di annullamento o scioglimento

del matrimonio, ha diritto alla deduzione per intero degli assegni

dovuti, con una disparità di trattamento sicuramente irrazionale, dato

che la situazione economica di un coniuge si comunica all'altro assai

più quando esiste l'unità familiare che quando questa è spezzata.

Queste norme del regime tributario della famiglia, non sottoposte

al giudizio della Corte, e perciò non esaminate, nella controversia

sul cumulo dei redditi, sopravvissute quindi alla decisione adottata

con la sentenza n. 179 del 1976 e ribadite dalle leggi successive (fra

le quali la Commissione tributaria comprende anche le disposizioni per

cui continuano ad essere imputati ai genitori i redditi dei figli

minori) secondo l'ordinanza di rinvio sono inoltre strettamente

collegate ad una nozione del presupposto dell'IRPEF diversa da quella

definita dall'art. 1 del d.P.R. n. 597 del 1973. Secondo questo

articolo è infatti, il possesso, e non già la mera produzione del

reddito, che concorre a formare la capacità contributiva. Invece, nel

disciplinare il trattamento fiscale dei redditi familiari (al di fuori

dell'ambito di applicazione di certe disposizioni in materia di impresa

familiare, conformi a quel principio, aggiunte all'art. 5 del d.P.R. n.

597 del 1973 con la legge 2 dicembre 1975, n. 576) il

legislatore-tralasciando di considerare che la donna casalinga e gli

altri familiari sprovvisti di redditi propri non sono "carichi

detraibili" ma soggetti che vivono nella famiglia, hanno diritto al

mantenimento, e perciò, anche se non concorrono a produrli,

partecipano al possesso dei redditi familiari-ha preso di mira non più

il possesso, ma la produzione del reddito. Così disponendo, però,

imputando ai soggetti che producono il reddito anche le quote destinate

ad altri, e riversando sui primi l'intero carico tributario, con

aliquote progressive, il legislatore ordinario non ha rispettato gli

artt. 3 e 53 della Costituzione. Ad avviso della Commissione, infatti,

nell'ipotesi di redditi prodotti da un solo soggetto, il trattamento

fiscale risulta irrazionalmente più gravoso di quello riservato alle

famiglie nelle quali lo stesso reddito complessivo sia prodotto dai due

coniugi o comunque da più dei suoi componenti. Per contro, prelievi

fiscali non molto diversi vengono effettuati su redditi di pari

ammontare, sia se prodotti da un soggetto che debba in parte destinarli

al mantenimento dei familiari, sia se prodotti da un soggetto che ne

abbia invece l'intera disponibilità.

D'altro canto-soggiunge il giudice a quo - a parte la già rilevata

disparità di disciplina fra i casi in cui il coniuge a carico sia

convivente e quello in cui sia invece separato - disparità che già di

per sé costituisce una minaccia per l'unità familiare - più in

generale è da ritenersi che la tutela della famiglia (artt. 29, 30 e

31 Cost.) avrebbe anch'essa richiesto l'adozione di sistemi idonei a

commisurare il carico tributario all'entità dei redditi familiari,

oltre che alle esigenze da soddisfare in rapporto al numero dei

componenti il nucleo familiare. Ed in proposito la Commissione ricorda

l'invito rivolto nella motivazione della sentenza n. 179 della Corte

costituzionale al legislatore perché fosse predisposta una nuova

disciplina che riconosca ai coniugi, in un sistema ordinato sulla

tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, la facoltà di

optare per "un differente sistema di tassazione (espresso in un solo

senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo

sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga

e lavoratrice". I1 denunciato sistema fiscale, inoltre, appare in

contrasto con l'attuale regime civilistico dei rapporti patrimoniali

fra i coniugi, ispirato, dopo la recente riforma del diritto di

famiglia, al principio della comunione legale (art. 177 cod. civ.),

secondo il quale la casa di abitazione della famiglia, acquistata in

epoca successiva al matrimonio, dovrebbe far parte dei beni oggetto

della comunione, e la deduzione degli oneri, di conseguenza,

ragionevolmente consentita dal reddito di entrambi i coniugi.

Infine, se la disciplina della tassazione dei redditi familiari

vigente in Italia si pone a confronto con i sistemi che, pur in assenza

di preminenti norme costituzionali, sono stati adottati in materia in

altri paesi (sistema dello splitting, come in U.S.A. e nella Germania

federale, o del quoziente familiare, come in Francia, o altri congegni,

fondati su abbattimenti alla base, come in Canada, Danimarca, ecc.)

l'esito non appare favorevole al nostro legislatore, risultando

confermato, ad ogni modo, che ad una imposizione equa dei redditi

familiari si perviene soltanto se si riconosca che i membri della

famiglia, specie se non possiedono redditi propri, sono soggetti che

partecipano al possesso del reddito familiare complessivo, con le

debite conseguenze. Libero il legislatore di assumere a modello, nelle

sue future scelte, l'uno o l'altro dei suddetti sistemi è chiaro però

- conclude la Commissione - che la giustizia, e il rispetto dei

precetti costituzionali, non potranno essere ripristinati se le

denunciate regole del vigente regime tributario della famiglia non

verranno eliminate.

2. - Adempiute le formalità di rito per le notifiche,

comunicazioni e pubblicazione dell'ordinanza, con atto 3 marzo 1981 è

intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri,

l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, e inammissibili,

o comunque infondate, le altre eccezioni sollevate.

L'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, norma di

carattere transitorio (come tutte le altre contenute in quella legge) e

diretta a regolare la tassazione separata dei redditi dei coniugi per

l'anno 1974, è stato emanato - osserva l'Avvocatura - proprio in

applicazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte

costituzionale n. 179 del 1976.

Dichiarata, con questa sentenza, la illegittimità costituzionale

delle disposizioni che, sia in materia di imposta complementare che di

IRPEF, prevedevano il cumulo dei redditi dei coniugi, era del tutto

logico che gli oneri (cui fa per l'appunto riferimento il citato art.

1, comma terzo, della legge n. 751), previsti dall'art. 10 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597, risultanti dalla dichiarazione unica

presentata nell'anno 1975, dovessero essere riconosciuti come oneri

deducibili dal reddito complessivo della persona tenuta a sostenerli, e

non da quello del coniuge.

Quanto poi alla questione di legittimità costituzionale degli

artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge n. 114 del 1977,

l'Avvocatura obietta che la controversia portata all'esame della

Commissione tributaria riguardava la dichiarazione presentata dal Tosca

per i redditi conseguiti nell'anno 1974, per la quale andavano

applicate le disposizioni transitorie della legge n. 751 del 1976 e non

le norme della legge n. 114 del 1977, onde la irrilevanza della

questione per quanto riguarda queste ultime.

Secondo l'Avvocatura, inoltre, le denunce di incostituzionalità

appaiono articolate in termini vaghi e generici, per cui non è dato

stabilire in che cosa consisterebbero le ipotizzate violazioni dei

precetti costituzionali. Inammissibile, anche sotto questo profilo,

oltre che per la notata irrilevanza, la questione sarebbe comunque

infondata, anche nel merito, nessuna delle norme costituzionali

invocate risultando violata.

A conclusioni del tutto simili (irrilevanza, genericità e

indeterminatezza dei motivi, insussistente violazione dei principi

costituzionali invocati) l'Avvocatura perviene anche riguardo alla

denunciata illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

3. - Analoghe censure, nei confronti degli artt. 3 e 6 della legge

12 novembre 1976, n. 751, e degli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile

1977, n. 114, sono state formulate, in riferimento agli artt. 53,

nonché 3, 29 e 31 della Costituzione, con altre due ordinanze,

entrambe emesse in data 29 settembre 1980, e di contenuto pressoché

identico, della Commissione tributaria di secondo grado di Roma,

sezione XII.

Gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976, vengono impugnati "in

quanto prescrivono d'obbligo l'accertamento dei redditi dei coniugi

separatamente"; gli artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977, a loro

volta, "in quanto prescrivono che gli oneri per gli interessi pagati

per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia non possono

essere detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi

anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, e

prevedono detrazioni fisse per le persone a carico".

Le due ordinanze sono state emanate nel corso di altrettanti

procedimenti, promossi con appelli dell'Ufiicio imposte contro le

decisioni della Commissione tributaria di primo grado di Roma, sezione

XII, e rispettivamente, XXIX, in data 24 aprile e 3 ottobre 1979, con

le quali erano stati accolti i ricorsi a suo tempo proposti da Giorgio

Zammuto, in riferimento alle dichiarazioni per l'IRPEF da lui

presentate per il 1974 (primo ricorso) e per il 1975 (secondo ricorso)

contro gli accertamenti (e conseguenti maggiorazioni di imposta) con

cui l'Ufficio, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 751 del 1976,

e, rispettivamente, degli artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977,

aveva escluso che potessero conteggiarsi a suo favore - come il

contribuente aveva fatto nelle sue dichiarazioni - come "oneri

deducibili" dal suo reddito, gli interessi passivi del mutuo ipotecario

gravante sull'appartamento in cui egli e la moglie abitavano.

L'appartamento - il cui reddito catastale era inferiore al minimo

imponibile - era infatti intestato alla moglie dello Zammuto, Lozzi

Elena, non in possesso di altri redditi, per cui al pagamento degli

interessi aveva dovuto provvedere il marito.

I ricorsi dello Zammuto affinché tali pagamenti fossero di

conseguenza riconosciuti come oneri deducibili dal proprio reddito,

erano stati accolti nelle suindicate decisioni della Commissione di

primo grado, per ragioni svolte - pacifici i fatti suesposti - in linea

di diritto, interpretando la legge tributaria alla luce dei principi

del codice civile, sugli stretti e reciproci obblighi cui, anche sul

piano economico, sono improntati i rapporti fra i coniugi, e della

stessa Costituzione, sulla garanzia della unità della famiglia, e con

particolare riferimento, altresì, nella prima pronuncia, al dovere

giuridico del marito, in situazioni come quelle del caso di specie, di

pagare gl'interessi del mutuo, e, nella seconda, con riferimento alla

lettera dell'art. 20, comlnna secondo, delia legge n. 114 del 1977, il

quale, disponendo che "gli oneri previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 sono deducibili dal reddito complessivo del

coniuge che li ha sostenuti", starebbe a significare che in casi come

quelli di specie, la deduzione dovrebbe operarsi dal reddito del

coniuge che, provvedendo al pagamento degli interessi passivi, tali

oneri abbia effettivamente sostenuto.

Impugnate tali decisioni dall'Ufficio, anche lo Zammuto

interponeva, in via incidentale, appello, chiedendo in via subordinata

che nei riguardi delle disposizioni di legge su cui l'Ufficio fondava

le proprie pretese, fosse sollevata questione di legittimità

costituzionale.

Nelle ordinanze con cui, con la stessa motivazione, disponeva, per

entrambi i procedimenti, la trasmissione degli atti a questa Corte, la

Commissione tributaria, premessi brevi cenni circa le su riferite

vicende procedurali, e passando quindi all'esame della questione di

legittimità costituzionale, osserva che la questione stessa - la

quale, oltre a quelli suindicati, investe l'art. 6 della legge n. 756

del 1976 - non è manifestamente infondata. Secondo il giudice a quo,

infatti, il sistema delle detrazioni fisse per il coniuge e per i

familiari a carico, sistema che, adottato nell'attuale disciplina

dell'IRPEF, non consente di dedurre dal reddito gli oneri sostenuti

nell'interesse dei familiari sprovvisti di redditi propri, e

l'imputazione ai soggetti che producono il reddito anche delle quote

destinate ad altri, fanno sì che il carico tributario viene a gravare

sui soli eroduttori di reddito, introducendo così una patente

disparità tra famiglie in cui unica è la fonte di produzione del

reddito, e farniglie in cui il reddito complessivo è formato invece da

redditi prodotti dai due coniugi o comunque da più componenti la

famiglia. Il che non è certo in armonia con il dettato degli artt. 3 e

53 della Costituzione. Per effetto della denunciata normativa -

prosegue il giudice a quo - viene inoltre a crearsi una ulteriore

disparità fra il trattamento previsto per il coniuge convivente

(detrazione fissa d'imposta) e il trattamento (reddito complessivo

diminuito dell'importo degli assegni liquidati con provvedimento

giudiziale) previsto per il coniuge legalmente separato: disparità che

a sua volta, costituendo un incentivo alla disgregazione, contrasta con

i precetti posti dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione a garanzia

dell'unità della famiglia.

Di qui la necessità, per una effettiva attuazione della giustizia

tributaria e il rispetto delle norme costituzionali, che siano

eliminate dall'ordinamento le regole dalle quali appunto derivano: a)

l'imputazione del reddito familiare al solo soggetto che lo produce; b)

il divieto per il dichiarante di dedurre la quota di reddito prodotto

destinata ad altri membri della famiglia e gli oneri sopportati

nell'interesse di questi; c) il sistema delle detrazioni fisse

d'imposta per persone a carico.

4. - Notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze di rinvio,

con atti di deduzioni (di identico contenuto), depositati in

Cancelleria l'11 giugno 1981, si è costituito innanzi alla Corte lo

Zammuto, chiedendo che si provveda "sui dedotti profili di violazione",

come di giustizia. Dopo aver ricordato come, venuto meno, per effetto

della sentenza n. 179 del 1976, il principio della tassazione congiunta

dei coniugi conviventi, sia subentrato ad esso quello della tassazione

separata, la difesa del ricorrente osserva che la nuova normativa del

1977, ispirata a tale principio, nulla ha tuttavia disposto per i casi

in cui, non avendo uno dei coniugi, e generalmente la moglie, redditi

propri, sopporti però spese detraibili che, soprattutto in regime di

comunione legale dei beni, facciano formalmente capo ad entrambi i

coniugi, come di frequente avviene per gl'interessi relativi ad un

mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione in virtù

dell'adottata comunione dei beni appartenenti ad entrambi i coniugi.

Nel silenzio della legge, pertanto - prosegue l'atto di deduzioni - o

si ravvisa nel sistema una norma implicita che preveda la detrazione

degli oneri gravanti sulla moglie, quando questa non abbia redditi

propri, dal reddito del marito o, altrimenti, si cadrebbe

necessariamente in una violazione del principio della capacità

contributiva. Mentre non vanno dimenticati gli inviti che nella citata

sentenza la Corte costituzionale rivolse al legislatore riguardo alla

opportunità di temperamenti, nella disciplina da adottare in seguito a

quella decisione, al principio della tassazione separata,

nell'interesse della famiglia e della donna.

Con atti di deduzioni in data 29 settembre 1981 (anche questi di

identico contenuto) si è inoltre costituita, nell'uno e nell'altro

giudizio, in persona del Ministro delle finanze e rappresentata e

difesa dall'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione finanziaria,

chiedendo che la Corte dichiari la questione sollevata priva di

fondamento. Secondo l'Avvocatura i rilievi prospettati nell'ordinanza

di rinvio nei riguardi delle disposizioni impugnate non possono essere

condivisi. Allorché esiste - si osserva - in conformità

all'ordinamento, un regime patrimoniale della famiglia che prevede,

come per l'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.) una

partecipazione dei familiari ai redditi dell'unico titolare, anche

l'imposizione fiscale (art. 9 legge 2 dicembre 1975, n. 576) è

commisurata alla precisa e formale determinazione delle quote di

partecipazione.

E così, allorché dal vincolo familiare derivi l'obbligo legale

della corresponsione di somme (come per l'assegno di separazione) di

esso si tiene conto ai fini della determinazione del reddito netto. Ma

quando, come nella specie, ciò non si verifica, il rapporto familiare

può influire sul principio della personalità dell'imposizione ed è

fiscalmente rilevante solo quale onere generico tutelato dalle

detrazioni fisse d'imposta.

E perciò fuor di luogo in proposito porre a confronto le

situazioni da una parte, della famiglia "in cui unica è la fonte di

produzione del reddito" e, dall'altra, della famiglia "in cui invece il

reddito complessivo è formato da redditi prodotti dai due coniugi o

comunque da più componenti". In relazione al principio della

personalità dell'imposizione il diverso regime di tassazione dei due

casi si giustifica infatti pienamente, mentre una loro equiparazione ai

fini del calcolo indiscriminato degli oneri, non potrebbe che

reintrodurre il già condannato principio del cumulo dei redditi. Nella

fattispecie in esame, peraltro, il coniuge proprietario dell'immobile,

e su cui grava l'onere degli interessi per il mutuo ipotecario, non

può essere ritenuto, come affermato nell'ordinanza di rimessione,

"sprovvisto di redditi proprii". Esso è infatti titolare del reddito

immobiliare proprio di tale immobile, che non viene cumulato a quello

personale dell'altro coniuge e sul quale gli interessi sono calcolati.

Cosicché, se la formale intestazione dell'immobile al coniuge

sprovvisto di altri redditi corrisponde, come deve presumersi, alla

realtà della situazione, è del tutto normale e giustificato che ad

essa corrisponda una autonoma capacità reddituale e contributiva,

indipendentemente da quella del coniuge. Ché se invece tale formale

intestazione dell'immobile a nome della moglie fosse stata fittizia,

per motivi fiscali o di altro genere, non sarebbe questa certo una

ragione per riconoscere gl'interessi, che la moglie è tenuta a pagare,

deducibili dal reddito del marito.

5. - In una memoria presentata, sia nel primo che nel secondo dei

suddetti giudizi, il 1 aprile 1982, la difesa dello Zammuto,

insistendo nella richiesta principale (già formulata nei precedenti

atti di deduzioni) che le disposizioni impugnate vengano riconosciute

illegittime, chiede, in via alternativa, che, dovendo a suo avviso le

disposizioni stesse essere interpretate in modo diverso da quello in

base al quale gli uffici finanziari avevano negato al ricorrente la

deducibilità degli interessi passivi da lui pretesa, la questione, su

tale presupposto, sia dichiarata priva di fondamento.

Dopo aver ricordato che nella disciplina dell'IRPEF posta in

essere, in applicazione dei principi enunciati nella sentenza della

Corte costituzionale n. 179 del 1976, dalla legge 12 novembre 1976, n.

751, e dagli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, mentre

le due ipotesi, della famiglia con coniugi entrambi possessori di

reddito e della famiglia in cui possessore di reddito sia uno solo di

essi, hanno trovato una precisa regolamentazione (la prima attraverso

la tassazione separata dei due redditi e la seconda con l'applicazione

dell'imposta progressiva all'unico reddito), alla esplicita previsione

normativa è rimasta invece estranea una terza ipotesi, quella, cioè,

in cui uno solo dei coniugi essendo in possesso di un reddito

tassabile, l'altro risulti titolare di un reddito negativo. Secondo la

difesa dello Zammuto di "reddito negativo" dovrebbe invero parlarsi

allorché uno dei coniugi, privo di altri introiti tassabili, e quindi

"a carico" dell'altro (il quale perciò gode delle previste detrazioni

d'imposta) sia al tempo stesso possessore di un cespite, produttivo

bensì di un qualche reddito, ma in misura inferiore (talvolta assai

inferiore) a quella degli oneri che sul cespite stesso gravano, e di

cui il "coniuge a carico" è accollatario. Come per l'appunto avviene

nell'eventualità (piuttosto frequente per le famiglie medio - borghesi

dotate del solo reddito lavorativo del marito) di acquisti, mediante

l'accollo di pesanti mutui, di appartamenti intestati alla "moglie a

carico". Non varrebbe infatti obiettare che il reddito dell'immobile

intestato alla moglie sia, per lo più, un reddito solo potenziale

stimato in base alle rilevazioni catastali, notoriamente assai

moderate, e che in sostanza marito e moglie, e quindi il nucleo

familiare, abitando nell'appartamento, percepiscano un reddito

effettivamente superiore consistente nella materiale fruizione del

bene. Un argomento siffatto non potrebbe essere preso in

considerazione, invero, senza mettere in discussione la legittimità

degli accertamenti catastali anche ad altri fini, né ad esso,

comunque, potrebbe farsi richiamo per i casi, anch'essi tutt'altro che

rari, in cui l'immobile, acquistato ovviamente con il denaro dell'unico

produttore di reddito, e cioè del marito, e cionondimeno intestato

alla moglie, produca non già un reddito potenziale, stimato in base

alle dichiarazioni catastali, ma un reddito effettivo, ricavato magari

attraverso una locazione, il cui importo risulti peraltro anch'esso

inferiore, magari sensibilmente, all'importo degli interessi passivi

sopportati per il mutuo.

In situazioni di tal genere, secondo la difesa del ricorrente, si

dovrebbe quindi consentire, in base al cumulo algebrico dei redditi

(positivo e negativo) dei due coniugi, la deduzione degl'interessi dal

reddito del coniuge che solo era in grado di pagarli e che

effettivamente li ha pagati. Ché se tale interpretazione delle norme

in vigore si dimostrasse insostenibile, indubbia dovrebbe ritenersi la

loro illegittimità costituzionale: per contrasto con i principi di

parità e di garanzia dell'unità familiare (ingiustificabile

privilegio risultando, al confronto, la riconosciuta deducibilità dal

reddito tassabile, ai fini dell'IRPEF, nei casi di "famiglie

disgregate", dell'intero importo degli assegni corrisposti dal

contribuente al coniuge separato) e per contrasto, altresì, con il

principio della capacità contributiva. L'interpretazione elastica data

a questo principio dalla giurisprudenza costituzionale non toglie

infatti - prosegue la memoria - che esso vieti ogni forma di

imposizione che colpisca redditi dei quali non soltanto non sia provata

puntualmente l'esistenza, ma - come nel caso in questione - sia

addirittura dimostrata la non esistenza. Perciò, non ammettendosi in

detrazione dal reddito del marito la differenza tra il reddito

locatizio e gl'interessi passivi - differenza pagata con il reddito da

lui prodotto - si finirebbe con l'applicare a suo carico un'imposta in

mancanza del presupposto stabilito dal precetto costituzionale.

6. - Alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, dopo che il Giudice

Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avvocato Lucio Moscarini

(per Giorgio Zammuto) ha ribadito i motivi svolti nelle presentate

memorie, chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità

costituzionale delle norme sottoposte al suo esame, ovvero, in

alternativa, la non fondatezza della questione sul presupposto che alle

norme stesse debba essere data un'interpretazione diversa da quella

seguita nelle ordinanze di rimessione; mentre l'avvocato dello Stato

Giovanni Albisinni ha insistito per la inammissibilità, nel giudizio

instaurato con l'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria di primo

grado di Roma su ricorso relativo ai redditi dell'anno 1974, delle

questioni concernenti la normativa del 1977, e per la infondatezza nel

medesimo giudizio delle altre questioni concernenti le precedenti

normative, nonché per la infondatezza di tutte le questioni sollevate

negli altri due giudizi. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze, di cui in narrativa, sottopongono alla Corte

questioni di legittimità costituzionale, in parte identiche in parte

connesse; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi

con unica sentenza.

2. - La Commissione tributaria di primo grado di Roma denuncia, per

contrasto con gli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, gli

artt. 1, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, 4, 5, comma

primo, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, 10 e 15 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui tali articoli: a)

prescrivono che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF) il reddito sia imputato al soggetto che lo produce, ed

escludono dalla categoria dei soggetti d'imposta i familiari sprovvisti

di redditi propri; b) vietano al soggetto che produce il reddito, di

dichiarare la quota (del reddito prodotto) destinata ad altri membri

della famiglia, e di dedurre oneri sopportati nell'interesse di questi;

c) prescrivono che gli oneri per gl'interessi passivi per l'acquisto

della casa di abitazione della famiglia, non possono essere detratti

dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal

reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto dal

reddito del coniuge intestatario del bene; d) prevedono detrazioni

fisse di imposta per le persone a carico.

Analoghe censure la Commissione tributaria di secondo grado di

Roma, in due ordinanze di contenuto pressoché identico, rivolge, in

riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, agli artt. 3

e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751, "in quanto prescrivono

d'obbligo l'accertamento dei redditi dei coniugi separatamente", ed

agli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, "in quanto

prescrivono che gli oneri per gl'interessi pagati per l'acquisto della

casa di abitazione della famiglia non possono essere detratti dal

reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal reddito

del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, e prevedono detrazioni

fisse per le persone a carico".

3. - Va preliminarmente osservato che la Commissione tributaria di

primo grado di Roma è chiamata a pronunciarsi, come si rileva dalla

stessa ordinanza, su un ricorso proposto contro la cartella esattoriale

relativa all'applicazione dell'IRPEF sul reddito posseduto dal

contribuente nel 1974 e dichiarato nel 1975. Ma le disposizioni dei

denunciati artt. 4 e 5, comma primo, della legge n. 114 del 1977 hanno

effetto - come stabilisce l'art. 23, comma primo, della stessa legge -

dal 1 gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data ed

alle conseguenti dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

Inoltre, il denunciato art. 17 della cennata legge è entrato in

vigore, a norma del successivo art. 28, il giorno seguente a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 aprile 1977), e

quindi riguarda le dichiarazioni da presentare dopo tale data,

concernenti perciò i redditi posseduti nel 1976.

Infine, il denunciato art. 20 della legge in parola - secondo

quanto prescrive il citato art. 23, al comma terzo - ha effetto dal 1

gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Anche i nuovi testi degli artt. 10 e 15 del d.P.R. n. 597 del 1973,

quali sostituiti dagli artt. 5 e 6 della legge n. 114 del 1977,

egualmente denunciati con l'ordinanza in parola, hanno effetto - come

statuisce il ricordato comma primo dell'art. 23 della stessa legge -

dal 1 gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data ed

alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977; neppur essi, pertanto,

sono applicabili alla dichiarazione presentata dal ricorrente nel 1975

per il reddito da lui posseduto nel 1974.

Nell'ordinanza di rimessione si afferma che la sollevata questione

di legittimità costituzionale "non concerne soltanto la disciplina

della tassazione dei redditi familiari del 1974, ma la stessa

disciplina attuale"; va però osservato in proposito che la

sopravvenuta disciplina non è certo applicabile, per le ragioni

esposte, nel giudizio a quo. La censura di illegittimità

costituzionale che la investe, appare perciò prospettata su di un

piano astratto, non sussistendo quella concreta pregiudizialità

imposta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a norma del

quale la questione può essere sollevata soltanto "qualora il giudizio

non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione" di essa.

Devesi, pertanto, dichiarare - come richiesto dall'Avvocatura dello

Stato - la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione

sollevata dalla prefata Commissione in ordine agl'indicati artt. 4, 5,

comma primo, 17 e 20 della legge n. 114 del 1977, e 10 e 15 del d.P.R.

n. 597 del 1973, nel testo sostituito con gli artt. 5 e 6 della stessa

legge n. 114 del 1977.

4. - Per quanto concerne le due ordinanze della Commissione

tributaria di secondo grado di Roma, esse, come esposto in narrativa,

provengono da due procedimenti vertenti sulla deduzione, dal reddito

dello stesso contribuente, degl'interessi passivi del mutuo ipotecario

gravante sull'appartamento adibito ad abitazione della famiglia ed

intestato alla moglie: il primo procedimento ha riferimento alla

dichiarazione per l'IRPEF presentata dal contribuente nel 1975 per il

reddito posseduto nel 1974; il secondo alla dichiarazione presentata

nel 1976 per il reddito del 1975. II giudice a quo denuncia in entrambe

le ordinanze gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976 e gli artt. 19

e 20 della legge n. 114 del 1977. Ma gli artt. 3 e 6 della legge n. 751

del 1976, applicabili alla determinazione dell'IRPEF per il 1974, non

spiegano effetto per gli anni successivi; mentre, dal loro canto, gli

artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977 hanno effetto dal 1 gennaio

1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data (art. 23, ultimo

comma, della stessa legge), ma non sono applicabili alla determinazione

dell'IRPEF per il 1974. Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità,

per difetto di rilevanza, della questione sollevata con la prima

ordinanza (R.O. n. 229 del 1981) in ordine agli artt. 19 e 20 della

legge n. 114 del 1977, e della questione sollevata con la seconda

ordinanza (R.O. n. 230 del 1981) in ordine agli artt. 3 e 6 della legge

n. 751 del 1976.

5. - Ai fini dell'esame del merito residuano, pertanto, le

questioni che possono così puntualizzarsi:

A) se contrastino con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione

gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976, in quanto prescrivono

d'obbligo l'accertamento separato dei redditi dei coniugi;

B) se contrastino con gli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della

Costituzione gli artt. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976 e 19

e 20 della legge n. 114 del 1977, in relazione al testo originario

dell'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973, nella parte in cui escludono

la deducibilità dal reddito complessivo del coniuge che lo ha

effettivamente sostenuto, dell'onere per gl'interessi passivi pagati

per mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione della famiglia,

intestata all'altro coniuge, sfornito di redditi propri all'infuori del

reddito catastale derivante dalla proprietà della casa suddetta e di

ammontare inferiore a quello degl'interessi medesimi.

Nei termini sopra esposti, infatti, la Corte, in armonia con la

propria giurisprudenza (da ultimo sentenze nn. 137 e 151 del 1980, n.

42 del 1981), precisa l'oggetto delle questioni sulle quali è chiamata

a pronunciarsi.

6. - La questione puntualizzata sub A non è fondata.

Giova ricordare che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1976,

ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale, per contrasto con

gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione (gli stessi parametri ora

invocati dal giudice a quo, oltre all'art. 31, al quale, peraltro, la

Corte non mancò di fare riferimento nella motivazione della cennata

sentenza), della normativa allora denunciata, proprio nella parte in

cui essa prevedeva l'imputazione al marito dei redditi della moglie ed

il cumulo dei redditi di entrambi i coniugi ai fini dell'applicazione

dell'imposta complementare e dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche. La pronuncia della Corte spiegava i suoi effetti immediati e

diretti unicamente nei confronti di norme legislative che ormai non

potevano trovare applicazione oltre l'ambito dei rapporti giuridici

già sorti e non ancora interamente esauriti, mentre non venivano

colpite le norme della successiva legge 2 dicembre 1975, n. 576, che

avevano disciplinato, con effetto dal 1 gennaio 1975, l'imposizione

sui redditi dei coniugi secondo criteri parzialmente diversi.

La legge n. 751 del 1976, i cui artt. 3 e 6 sono ora sottoposti,

sotto l'indicato profilo, a verifica della loro legittimità

costituzionale, è stata appunto emanata - come risulta non soltanto

dal suo argomento, ma esplicitamente dai relativi atti parlamentari -

per far fronte ad una situazione di emergenza, e cioè per soddisfare

"l'esigenza di un sollecito intervento legislativo diretto a regolare

gli effetti di tale pronuncia su quei rapporti giuridici, riguardanti i

predetti tributi, che ne risultano immediatamente influenzati; ciò

allo scopo di consentire la definizione di tali rapporti tributari e la

riscossione delle imposte dovute dai coniugi, alla stregua delle

statuizioni della Corte". Nel disporre il separato accertamento dei

redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, in luogo del cumulo

previsto dalle preesistenti norme delle quali era stata dichiarata la

illegittimità costituzionale, le norme adesso impugnate si sono

adeguate alla richiamata pronuncia della Corte, dalla cui motivazione,

pertanto, discende per converso la infondatezza della proposta

questione.

7. - Ben vero che nella stessa sentenza n. 179 del 1976, la Corte,

conclusa la sua argomentazione, ha espresso "l'auspicio che sulla base

delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un

sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi

complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un

differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o

articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della

famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice".

Ma non può certo sostenersi che il legislatore abbia violato

gl'invocati parametri costituzionali sol perché in una normativa, come

quella denunciata, emanata a pochi mesi dalla sentenza con l'espresso

intento di adeguarsi alle sue statuizioni e in un ambito circoscritto

alla determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi

per gli anni 1974 e precedenti, non ha trovato eco la raccomandazione

rivoltagli dalla Corte.

Raccomandazione che, peraltro, non ha avuto seguito nemmeno nella

successiva legge n. 114 del 1977, con la quale è stata operata Ia

revisione della nuova normativa dettata dalla citata legge n. 576 del

1975 e non direttamente investita dalla decisione della Corte,

adeguando ai principi da questa affermati la struttura dell'imposta

personale, con totale abbandono del sistema di cumulo dei redditi dei

coniugi. Dai relativi atti parlamentari si evince, infatti, che non si

è ritenuto possibile ed opportuno realizzare in quell'occasione

l'auspicio espresso dalla Corte, con l'offrire ai coniugi sistemi

alternativi di tassazione personale, quali quello del quoziente

familiare, dello splitting, del cumulo facoltativo, accolti in alcune

legislazioni straniere.

Pur non disconoscendo a tali sistemi il pregio di apprestare, in

determinate situazioni, strumenti più adeguati alla tassazione dei

redditi familiari, si è allora osservato che la intrinseca

complessità di tali sistemi postula valutazioni e scelte non sempre

facili, nonché una modulistica assai differenziata.

"L'introduzione di essi - si legge nella relazione che accompagna

il disegno di legge di iniziativa governativa - nell'attuale delicato

momento di ancora iniziale avvio della riforma tributaria,

caratterizzato da una non completa informazione tributaria dei

cittadini e da condizioni di operatività dell'Amministrazione

finanziaria non del tutto adeguate, finirebbe con il creare una

intollerabile situazione di incertezza e di ingovernabilità del

tributo, con gravi e negative ripercussioni nell'ormai consolidato

sistema di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro subordinato, che

esonera larga parte dei contribuenti da adempimenti ed oneri connessi

con l'obbligo della dichiarazione dei redditi".

Il legislatore, dunque, nell'approvare la legge n. 114 del 1977,

ha, in buona sostanza, sulla base delle considerazioni testé

ricordate, che fanno soprattutto leva su circostanze di carattere

temporale, connesse all'attuazione della riforma tributaria, rinviato

ad una fase successiva l'introduzione, nel sistema della tassazione

separata dei redditi dei coniugi, di opportuni temperamenti. Ne fa fede

l'ordine del giorno allora accolto, con il quale il Governo assumeva

appunto l'impegno di riconsiderare il problema, e di proporre al

Parlamento "una nuova e definitiva disciplina", pienamente aderente al

criterio della tassazione separata, ma con la facoltà per i coniugi

"di optare per un differente sistema di tassazione che agevoli la

formazione della famiglia in conformità all'art. 31 della

Costituzione; elimini totalmente ogni possibile disparità di

trattamento rispetto ad altri istituti tributari riguardanti la

famiglia; tenga concretamente conto della posizione dei coniugi, e

della donna casalinga in particolare, nell'ambito del nuovo diritto di

famiglia".

In proposito la Corte deve ribadire che il sistema del cumulo,

imposto senza possibilità di alternative, risulta lesivo dei principi

costituzionali che sono a base della sua precedente pronuncia; principi

ai quali appare, invece, aderente il sistema della separata tassazione,

dal quale il legislatore non può prescindere, dovendo riconoscere ai

coniugi, in ogni caso, il diritto di chiederne l'applicazione. Spetta,

peraltro, allo stesso legislatore di apprestare rimedio alle

sperequazioni, che da tale sistema, rigidamente applicato, potrebbero

derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi

possegga reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi

posseggano reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della

famiglia monoreddito, ma soggetto a tassazione separata, con aliquote

più lievi, per le due componenti. La innegabile esigenza di correggere

tali effetti distorsivi, nella prospettiva di quel favor familiae cui

s'informa l'art. 31 della Costituzione, può, invero, venire appagata

sia con oculata scelta di un sistema alternativo, suscettibile di

essere affiancato in via opzionale al sistema della tassazione

separata, sia anche all'interno di quest'ultimo, ristrutturando gli

oneri deducibili e le detrazioni soggettive dall'imposta per meglio

adeguarli all'esigenza medesima. Ampi, infatti, sotto ambedue gli

aspetti, sono gli spazi entro i quali, nel rispetto dei principi

richiamati dalla Corte, può esercitarsi la discrezionalità del

legislatore, cui incombe di assolvere l'impegno a tal riguardo assunto

or sono sei anni.

8. - Alla luce delle suesposte considerazioni, anche l'altra

questione, puntualizzata sub B, va dichiarata non fondata.

Occorre in proposito ricordare che, anteriormente alla richiamata

pronuncia di questa Corte (n. 179 del 1976), entro l'ambito del sistema

del c.d. cumulo dei redditi dei coniugi, l'art. 10 del d.P.R. n. 597

del 1973, nel suo testo originario, prevedeva, alla lett. c) del comma

primo, che gl'interessi passivi fossero dedotti dal reddito complessivo

del contribuente, anche se il relativo onere non fosse stato sostenuto

dal medesimo, ma dalla moglie, il cui reddito, peraltro, per il

disposto dell'art. 4, lett. a), dello stesso decreto, veniva a lui

imputato, ai fini della determinazione del reddito complessivo soggetto

a tassazione.

Tale sistema, in vigore per i redditi posseduti sino a tutto il

1974, era stato temperato dalla citata legge n. 576 del 1975, la quale,

con effetto dal 1 gennaio 1975 e relativamente ai redditi posseduti da

tale data, aveva disposto, all'art. 2, che se il reddito complessivo

lordo dei coniugi non superasse i sette milioni di lire annui,

l'imposta venisse commisurata separatamente sul reddito proprio di

ciascuno dei coniugi, al netto degli oneri di cui al citato art. 10 del

decreto n. 597 del 1973, "riferibili ad ognuno di essi"; mentre aveva

mantenuto, all'art. 1, il cumulo ove il reddito complessivo lordo dei

coniugi fosse d'importo superiore ai sette milioni.

Dichiarata da questa Corte, con la sentenza n. 179 del 1976, la

illegittimità costituzionale del sistema del cumulo, nei limiti

innanzi richiamati, il legislatore, in aderenza ai principi ivi

affermati, ha disposto, con la citata legge n. 751 del 1976,

relativamente ai redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti,

che l'imposta venga commisurata separatamente sul reddito complessivo

proprio del marito e su quello della moglie.

Circa gli oneri previsti dall'art. 10 del decreto n. 597 del 1973 -

venuta meno, per effetto della pronuncia di questa Corte, la

imputazione al marito dei redditi della moglie - il denunciato comma

terzo dell'art. 1 della stessa legge ha statuito che essi "sono

deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti"; ed

il successivo art. 3 ha ribadito che i redditi complessivi propri del

marito e della moglie vengono determinati "al netto degli oneri

riferibili a ciascuno di essi".

Analogamente, per i redditi posseduti dai coniugi nell'anno 1975 (e

dichiarati nel 1976), la successiva legge n. 114 del 1977, abrogando le

norme dettate dalla legge n. 576 del 1975, ha disposto, con i

denunciati artt. 19 e 20, che l'imposta si applica separatamente sul

reddito complessivo netto di ciascun coniuge; e che gli oneri previsti

dall'art. 10 del decreto n. 597 del 1973, "sono deducibili dal reddito

complessivo del coniuge che li ha sostenuti".

Pur con questa modifica, che consegue all'adozione del sistema di

tassazione separata del reddito dei coniugi, le denunciate norme fanno

ancora riferimento, per quanto riguarda i tipi di oneri riconosciuti

deducibili, al testo originario del citato art. 10 (le innovazioni

apportate in proposito dall'art. 5 della legge n. 114 del 1977, hanno

invero effetto, ai sensi degli artt. 20, ultimo comma, e 23 della legge

medesima, dal 1 gennaio 1976, relativamente ai redditi posseduti da

tale data: e si è già rilevato che le controversie all'esame dei

giudici ai quibus concernono, invece, redditi posseduti dai coniugi nel

1974 e nel 1975). Per il combinato disposto di tali norme, qualora si

tratti di interessi passivi relativi ad un mutuo, trova puntuale e

razionale applicazione il principio che l'onere viene dedotto dal

reddito del contribuente che lo sostiene; e cioè, nel caso, dal

reddito del mutuatario, giuridicamente tenuto (artt. 1815 e 1820 cod.

civ.) al pagamento dei relativi interessi.

Una volta che il reddito della moglie non viene più imputato al

marito, ma è sottoposto ad autonoma tassazione, e che gli oneri

sostenuti dalla prima vengono dedotti dal reddito medesimo, e non più

dal coacervo dei redditi dei coniugi, il principio non può non valere

anche per gl'interessi passivi di un mutuo, del quale mutuataria sia la

moglie, tenuta perciò, essa sola, al pagamento degl'interessi

medesimi.

Nei giudizi a quibus si controverte sulla deducibilità di

interessi passivi pagati per mutuo ipotecario gravante sulla casa di

abitazione della famiglia: casa, peraltro, intestata unicamente alla

moglie, sola mutuataria, sfornita di redditi propri all'infuori del

reddito catastale derivante dalla proprietà della casa medesima. Le

ordinanze di rimessione lamentano che in tale fattispecie le denunciate

norme non consentano la deduzione dal reddito del marito di quella

parte dell'onere per interessi passivi, che eccede l'ammontare del

reddito catastale imputato alla moglie e non può pertanto essere

dedotto da quest'ultimo: e in ciò ravvisano violazione degli artt. 3,

29, 30, 31 e 53 della Costituzione.

La Corte ritiene che nessuno degl'invocati parametri possa

avvalorare la mossa censura di illegittimità costituzionale.

Le denunciate norme, infatti, operano nell'ambito di un sistema

che, escludendo ai fini della tassazione il cumulo dei redditi dei

coniugi e la conseguente indifferenziata deduzione dal cumulo medesimo

degli oneri sostenuti dal marito o dalla moglie, trae ispirazione

proprio dagli stessi precetti costituzionali, che ora vengono invece

posti a base della sollevata questione.

Non si nega che dall'applicazione delle contestate norme alla

descritta fattispecie possa derivare uno di quegli eventuali effetti

distorsivi del sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi,

ai quali si è già fatto riferimento. Soprattutto se si consideri che

la "proprietà dell'abitazione" è un obiettivo il cui perseguimento va

incoraggiato, non soltanto favorendo - come prevede il secondo comma

dell'art. 47 della Costituzione - l'accesso ad essa del risparmio

popolare, ma improntando anche ad eguale favore il regime fiscale che

la concerne, tanto al momento dell'acquisizione dell'immobile, quanto

in costanza della sua destinazione ad alloggio del nucleo familiare del

contribuente che lo possiede. Ma, come si è affermato nella sentenza

n. 179 del 1976, e si ribadisce in questa, è il legislatore che deve

apprestare adeguati rimedi ai possibili effetti distorsivi del sistema,

operando le più convenienti scelte normative nell'ambito di quel

potere discrezionale, il cui esercizio si sottrae al sindacato di

questa Corte tutte le volte che non sconfini nella irrazionalità e

nell'arbitrio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 898 R.O. 1980, 229 e 230

R.O. 1981,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge 13

aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), nel testo sostituito con gli artt. 5 e 6 della predetta legge

n. 114 del 1977, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e

53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 26 aprile 1980 (R.O.

n. 898 del 1980) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della

Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 229

del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751

(Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi

dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in

materia tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e

53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settemhre 1980

(R.O. n. 230 del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Roma;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per

gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione,

con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 229 del 1981)

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme

per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei

coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia

tributaria), 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni

alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della

Costituzione, con le ordinanze emesse il 26 aprile 1980 (R.O. n. 898

del 1980) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, e il 29

settembre 1980 (R.O. n. 230 del 1981) dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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