Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e

riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt.

4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dalla

Commissione Tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso

proposto da Bertagno Giuseppe contro l'Ufficio Imposte Dirette di

Pordenone, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di

Pordenone, sul ricorso presentato da Bertagno Giuseppe contro

l'iscrizione a ruolo per IRPEF e ILOR relativa all'anno 1982 e

relativi oneri accessori, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre

1976, n. 751, 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977,

n. 114, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 in riferimento

agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione;

che dette norme sono censurate nella parte in cui, stabilendo,

ai fini dell'IRPEF, l'imputazione del reddito al soggetto che lo

produce, con esclusione dalla categoria dei soggetti d'imposta dei

familiari di questo sprovvisti di redditi propri, hanno l'effetto di

impedire al primo la deduzione - se non in misura fissa - degli oneri

sopportati nell'interesse dei secondi, ed in particolare prescrivono

che gli interessi passivi corrisposti per la casa di abitazione della

famiglia non possono essere dedotti dal reddito complessivo del

nucleo familiare e, quindi, anche dal reddito del coniuge che li ha

effettivamente sostenuti, ma soltanto da quello del coniuge

intestatario del bene; che, ad avviso dell'organo remittente, il

coniuge convivente risulta discriminato nei confronti di quello

separato, al quale è consentito dedurre interamente l'assegno

corrisposto; che, inoltre, il sistema fiscale denunciato è in

contrasto con il regime civilistico ispirato, dopo la riforma del

diritto di famiglia, al principio della comunione dei beni tra i

coniugi;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la

inammissibilità o manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata

(sentenza n. 76 del 1983) e, successivamente, manifestamente

infondata (ordinanza n. 114 del 1989) la questione ora sollevata;

che non sono dedotti motivi nuovi sui quali possa fondarsi una

diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre

1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte

sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre

disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4, 5, primo comma,

17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), degli

artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in

riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione,

sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Pordenone

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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