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Le autorita' indicate nel comma primo dell'articolo precedente, se ritengono fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per la oblazione, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, allo autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine per il pagamento stesso, che non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione. Questa si effettua con l'osservanza delle norme richiamate nell'articolo 6 della presente legge. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui e' stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1985

    Questione infondata
    14 ottobre 1985

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 102 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, quarto comma, l. 3 maggio 1967, n. 317 e 8, sesto comma, l. 24 dicembre 1975, n. 706, denunciati in quanto, per la proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui si irrogano le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dalle predette leggi, fisserebbero un termine ordinatorio, con conseguente pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici, laddove, al contrario, dottrina e giurisprudenza, hanno pacificamente ritenuto che il suddetto termine ha carattere perentorio. - S. 32/1970.

    Art. 9 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali · Art. 8 Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 3/1985

    Altra decisione
    14 gennaio 1985

    Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 113, secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 103 Cost., dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967 n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati, e dell'art. 10 del d.l. 24 luglio 1973 n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, in quanto per le sanzioni amministrative ivi previste richiama il predetto art. 9 l. 317/1967. Essendo, infatti, sopravvenuta la legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha espressamente abrogato le suddette norme ed ha nel contempo dettato una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, si rende necessario un nuovo esame della rilevanza alla stregua del citato ius superveniens. - Sulla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere dalla impugnativa dell'ordinanza di cui all'art. 9 l. 317/1967: S. n. 32/1970.

    Art. 9 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali · Art. 113 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 90/1983

    Altra decisione
    18 aprile 1983

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 102, comma secondo, 103, comma primo, e 113, comma secondo, Cost. - degli artt. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e 9, commi quarto, quinto, settimo ed ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione innanzi al pretore avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (fra l'altro, in materia di circolazione stradale), in quanto si assume che con tali disposizioni il pretore sarebbe trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa ovvero in organo della giurisdizione ordinaria che però esercita giurisdizione in materia spettante al giudice amministrativo, ed inoltre deriverebbero dalle stesse limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione del pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruità della sanzione (artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) nonché di svolgere attività istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700 cod. civ.). La Corte ha infatti già precisato, in riferimento al citato art. 9, legge n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria; peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), le norme impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), la quale prevede tra l'altro che "nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi sesto e undicesimo), per cui si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 32/70 sull'art. 9 della legge n.317/1967.

    Art. 8 Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda · Art. 9 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali · Art. 102 cost. · Art. 103 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art9 · fonte del testo

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