Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1979 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.l. 3

febbraio 1970, n. 7, in relaz. agli artt. 8 e 9 legge 3 maggio 1967,

n. 317 promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1973 dal pretore

di Petilia Policastro, nel procedimento civile vertente tra Talarico

Simone e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catanzaro, iscritta

al n. 495 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri nonché l'atto di costituzione del Ministero del lavoro;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni per

il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero del

lavoro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di opposizione ad ordinanza 5 aprile

1973 dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Catanzaro, concernente

il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa a sensi del

d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83),

il pretore di Petilia Policastro con ordinanza 17 dicembre 1973,

accogliendo un'istanza dell'opponente Talarico Simone, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del citato art. 20 del d.l.

n. 7/1970, per ritenuto contrasto con gli artt. 102, 113 e 24, secondo

comma, della Costituzione.

Il d.l. n. 70/1970 ("norme in materia di collocamento e

accertamento dei lavoratori agricoli") all'art. 20 prevede le sanzioni

per la violazione delle disposizioni in esso contenute; i primi tre

commi prevedono sanzioni penali (ammenda), gli altri una sanzione

pecuniaria amministrativa. Nella specie, viene in questione il quarto

comma, in base al quale "I datori di lavoro che non assumono i

lavoratori per il tramite della sezione dell'Ufficio del lavoro sono

assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto".

Il pretore prende le mosse dalla sentenza n. 32/1970 della Corte

costituzionale, e riconosce la legittimità di principio di leggi di

depenalizzazione e di un conseguente procedimento del tipo di quello

introdotto dalla legge n. 317/67. Rileva tuttavia che, nella specie, è

questione di una violazione che, fino al d.l. n. 7/70, era punita come

contravvenzione dalla legge 21 aprile 1949, n. 264 (artt. 13 e 27) e

successivamente, a suo giudizio, è tornata ad essere punita come

contravvenzione dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300

(statuto dei lavoratori). Rileva, inoltre, che il d.l. n. 7/70, a

differenza della legge n. 317/67, non reca alcuna dichiarazione

espressa sulla depenalizzazione di violazioni in esso contemplate. Da

ciò la conclusione "che il legislatore, nell'assoggettare a sanzione

amministrativa una violazione di legge già esistente nel nostro

ordinamento e per tradizione considerata sempre quale illocito penale

stabilendo per essa la procedura di cui agli artt. 8 e 9 sopra citati e

senza espressamente dichiararne la depenalizzazione, abbia violato

quanto disposto dagli articoli 102, 113, 24 della Costituzione,

trasferendo ad un organo amministrativo il potere di giudicare e

punire una violazione di legge che non poteva, senza idoneo

provvedimento legislativo, essere sottratta al giudice penale

ordinario, con conseguente soppressione del diritto alla difesa,

garantito e disciplinato dalle norme del processo penale".

L'ordinanza di rimessione è stata emessa in data 17 dicembre 1973;

il fascicolo di causa è pervenuto alla Corte costituzionale

incompleto, il 26 maggio 1975, ed ha potuto essere registrato soltanto

in data 29 ottobre 1975.

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale è intervenuta

l'Avvocatura di Stato sostenendo l'erroneità del surriportato

ragionamento del giudice a quo. "Non vi è dubbio infatti - argomenta

l'Avvocatura di Stato - che l'idoneo provvedimento legislativo esiste

ed è costituito appunto dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,

convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83. In tale provvedimento

legislativo non era certamente necessaria una espressa dichiarazione

circa la intenzione del legislatore di "depenalizzare" un illecito,

degradandolo a sanzione amministrativa, risultando ciò chiaramente

dalla qualificazione di "sanzione amministrativa" che, nell'art. 20 del

d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, viene data alla sanzione comminata per

l'illecito previsto". Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Petilia Policastro dubita della legittimità

costituzionale "dell'art. 20 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, in relazione

agli artt. 8 e 9 legge 3 maggio 1967, n. 317, sotto il profilo della

violazione degli artt. 102, 113, 24 della Costituzione".

Il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 è stato convertito con legge 11

marzo 1970, n. 83, portante modifiche, non rilevanti ai fini del

presente giudizio incidentale, anche agli artt. 10 e 20. La

disposizione in esame è, dunque, quella dell'art. 20, quarto comma,

del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nel testo risultante per effetto della

modificazione introdotta con la succitata legge di conversione.

Il giudice a quo muove dal riconoscimento che "non esistendo

distinzione qualitativa tra illecito amministrativo ed illecito penale

contravvenzionale, la qualificazione di un fatto e la sua

trasposizione dall'una all'altra categoria dipende esclusivamente dalla

discrezionale valutazione del legislatore". Ciò non ostante egli

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma,

del d.l. n. 7 del 1970, perché con esso il legislatore ha trasformato

in illecito amministrativo una fattispecie in precedenza disciplinata

quale illecito penale "senza espressamente dichiararne la

depenalizzazione". Risulterebbero perciò violati, sempre secondo il

giudice a quo, gli artt. 102, 113, 24 della Costituzione, perché

sarebbe stato trasferito "ad un organo amministrativo il potere di

giudicare e punire una violazione di legge che non poteva, senza

idoneo provvedimento legislativo, essere sottratta al giudice penale

ordinario, con conseguente soppressione del diritto alla difesa,

garantito e disciplinato dalle norme del processo penale".

2. - La semplice enunciazione delle argomentazioni addotte dal

giudice a quo dimostra la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità da lui sollevata. Appare perciò superflua ogni

ulteriore motivazione che potrebbe soltanto richiamare principi e

concetti elementari a cominciare da quello per cui una legge (o atto

avente forza di legge) è il provvedimento legislativo pienamente

idoneo a produrre gli effetti risultanti dal testo normativo,

inequivocabilmente voluti dal legislatore ordinario, nei limiti della

propria indiscutibile e indiscussa competenza.

E poiché questo è il pretesto del quale il pretore di Petilia

Policastro si avvale per riproporre motivi di incostituzionalità, con

riguardo agli artt. 8 e 9 della legge n. 317 del 1967, già dichiarati

non fondati da questa Corte con la sentenza n. 32 del 1970 - che il

giudice a quo mostra di conoscere, ma di voler disattendere - la

questione va dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, in relazione

agli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, sotto il profilo

della violazione degli artt. 102, 113 e 24 Cost. sollevata dal pretore

di Petilia Policastro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'll luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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