Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge

Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (Prime disposizioni per la

salvaguardia della flora marchigiana), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 settembre 1974 dal Pretore di Cagli nel

corso di giudizio di opposizione promosso da Giovanni Gasparri,

iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1975 dal pretore di Sassoferrato

nel corso di giudizio di opposizione promosso da Vincenzo Gobbi,

iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 del 9 aprile 1975.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito l'avv. Gabriele Galvani, per la Regione Marche.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto emesso il 26 marzo 1974 in applicazione della

legge della Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6, recante "Prime

disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana", il

presidente di quella Regione ingiungeva a Giovanni Gasparri di

provvedere al pagamento della somma di L. 300.000 quale sanzione

amministrativa, per aver abbattuto, in violazione della legge suddetta,

due querce senza la preventiva autorizzazione dell'autorità forestale.

Avverso tale ingiunzione, il Gasparri proponeva opposizione

mediante ricorso al pretore di Cagli il quale, con ordinanza del 13

settembre 1974, sollevava sotto diversi profili e in riferimento

all'art. 117 Cost. questione di legittimità costituzionale della già

citata legge della Regione Marche.

Comunicata, notificata e pubblicata ai sensi di legge l'ordinanza

de qua, si è costituito in giudizio il presidente della Regione

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

2. - La legittimità costituzionale della stessa legge è stata

posta in dubbio, sempre in riferimento all'art. 117 Cost. ma sotto

profili non del tutto coincidenti con quelli dell'altra ordinanza,

anche dal pretore di Sassoferrato con ordinanza emessa il 16 gennaio

1975 nel corso del giudizio di opposizione promosso da Gobbi Vincenzo

avverso il decreto in data 5 febbraio 1974 con il quale il presidente

della Regione gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L.

1.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per l'abbattimento di una

pianta di alto fusto di rovere secolare senza la prescritta

autorizzazione dell'autorità forestale. Anche in questo giudizio è

intervenuto il presidente della Regione Marche con atto di deduzioni

del 7 febbraio 1975 le cui conclusioni si precisano in una declaratoria

di infondatezza delle questioni prospettate. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dal pretore di Cagli e dal pretore di

Sassoferrato con le due ordinanze in epigrafe (emesse nel corso di

procedimenti di opposizione avverso decreti con i quali il presidente

della Regione Marche aveva ingiunto il pagamento di somme di danaro a

titolo di sanzioni amministrative per l'abbattimento di alcune piante,

in violazione di quanto prescritto dalla legge 22 febbraio 1973, n. 6

della Regione Marche, recante "Prime disposizioni per la salvaguardia

della flora marchigiana") hanno tutte riferimento allo stesso testo

normativo ed oggetto parzialmente identico: i relativi giudizi vanno

quindi riuniti onde dar luogo ad unica decisione.

2. - La citata legge della Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6

(che in corso di causa ha subito, con successiva legge 20 maggio 1975,

n. 39, modifiche di dettaglio, non incidenti peraltro sulle

disposizioni denunziate alla Corte nella presente causa), vieta, salvo

casi determinati e previe autorizzazioni di organi competenti,

l'abbattimento di talune specie di piante di alto fusto, anche isolate,

o in filari o in piccoli gruppi (artt. 1 e 2) nonché l'abbattimento di

altre della stessa specie che siano secolari o di particolare valore

naturalistico e ambientale (art. 3). La violazione delle norme suddette

è punita, nell'art. 5, con sanzioni amministrative pecuniarie di vario

importo, da infliggersi dal presidente della Giunta regionale con

decreto motivato, contenente l'ingiunzione al pagamento della somma.

Per l'ingiunzione e per l'esecuzione di essa sono dichiarate

applicabili le norme di procedura di cui agli artt. 9 e 13 della legge

statale 3 maggio 1967, n. 317 "sostituito alle autorità ivi previste

il presidente della Giunta regionale" (art. 5 u.c.).

3. - La legittimità costituzionale della legge 22 febbraio 1973,

n. 6 della Regione Marche è posta in dubbio anzitutto, con entrambe le

ordinanze e in riferimento all'art. 117 Cost., in base all'assunto che

la Regione avrebbe con essa regolato la materia dei beni paesistici,

mediante tutela della flora quale elemento essenziale del paesaggio,

laddove la suddetta materia non rientra tra quelle tassativamente

indicate nell'art. 117 Cost.

4. - La censura è priva di fondamento.

Invero, la legge impugnata non riguarda il paesaggio nella

integrale ricchezza dei suoi elementi ma, rivolta com'è a

salvaguardare la flora, assicura la protezione della natura, intesa

come sub- materia rientrante nella materia "agricoltura e foreste",

espressamente contemplata dall'art. 117 Cost. fra quelle per le quali

le Regioni a statuto ordinario, nei limiti dei principi fondamentali

stabiliti dalle leggi dello Stato e dal rispetto dell'interesse

nazionale e di quello delle altre Regioni, possono emanare norme

legislative. Si noti che il divieto di abbattimento non è mai

condizionato dalla circostanza che le piante conferiscono in qualche

modo, con la loro presenza, alla tutela del paesaggio, come invece

dovrebbe essere se la legge regionale si proponesse di tutelare la

flora solo quale elemento costitutivo di esso e non già quale elemento

del patrimonio naturale in sé considerato.

L'attinenza all'agricoltura della tutela del patrimonio naturale in

tutti i suoi elementi costitutivi (e, quindi, anche della flora) è

generalmente riconosciuta e trova comunque specifica conferma nell'art.

4 lett. h, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle

regioni a statuto ordinario delle funzioni statali in materia di

agricoltura e foreste.

Tale disposizione, infatti, pur ribadendo la competenza degli

organi statali in ordine agli interventi per la protezione della natura

fa espressamente salvi "gli interventi regionali non contrastanti con

quelli dello Stato". Il che assicura lo svolgimento di una politica

ecologica, che non potrebbe riuscire proficua se non poggiasse sulla

base di un'organica programmazione, valevole per l'intero territorio

nazionale o per gran parte di esso e attuata mediante interventi spesso

eccedenti i singoli ambiti regionali e che risultino atti alla

prevenzione di danni provenienti da eventi naturali o dall'opera

dell'uomo. Ma, per converso, lascia all'autonomia delle regioni margini

sufficienti per la tutela di quella parte dell'ambiente più

strettamente collegato con gli interessi dell'agricoltura e foreste e

contenuta, mediante interventi settoriali e limitati, entro il

territorio di ognuna di esse, come appunto nel caso di specie. A tali

concetti ha sostanzialmente già acceduto questa Corte con sentenza n.

142 del 1967. A suffragare, infine, l'esattezza della soluzione va

rilevato che, per l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale, non

si applicano le disposizioni di essa ai boschi e ai vivai, la cui

disciplina è invece contenuta nella legislazione statale.

L'oggetto della legge impugnata non può quindi essere ritenuto

estraneo alle competenze regionali quali risultano dall'art. 117 Cost.

5. - Le altre censure formulate dal pretore di Cagli con

l'ordinanza n. 462 del 1974 sempre in riferimento all'art. 117 Cost.,

ma sotto altri profili, sono invece fondate.

Il giudice a quo esprime il dubbio che il legislatore regionale

abbia violato la riserva di legge statale in materia processuale

richiamando, nell'art. 5 u.c., l'art. 9 della legge statale 3 maggio

1967, n. 317, anche per la disciplina del procedimento di opposizione

all'ingiunzione di carattere giurisdizionale. Si assume nell'ordinanza

che detta disciplina apporta rilevanti deroghe alle ordinarie norme del

processo civile, e che quindi la Regione ampliandone con la legge

denunziata il campo di applicazione avrebbe introdotto "una norma

innovativa nell'ambito processuale che le è indubbiamente precluso

dalla Costituzione". Ed inoltre, poiché la legge statale richiamata

esenta i procedimenti di opposizione dall'imposta di bollo e dalla

formalità di registrazione della sentenza (art. 9 comma sesto) il

legislatore regionale avrebbe esteso una esenzione fiscale in materia

estranea alle sue competenze. Orbene, il già richiamato art. 5 della

legge regionale denunziata, dopo aver previsto che il verbale di

accertamento delle violazioni importanti sanzioni pecuniarie da parte

degli organi di cui all'art. 8 è suscettibile, entro quindici giorni

dalla notifica, di ricorso alla Giunta regionale (secondo la modifica

di cui alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 39), stabilisce, nel

penultimo comma, che la sanzione sia applicata dal presidente della

Giunta con decreto motivato contenente l'ingiunzione al pagamento della

somma. L'ultimo comma - come si è già accennato - dispone, infine,

che "si applicano, per l'ingiunzione di cui al comma precedente e per

l'esecuzione di essa, le norme di procedura stabilite dalla legge dello

Stato 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e 13, "sostituito alle autorità

ivi previste il presidente della Giunta regionale".

I primi tre commi dell'art. 9 riguardano i requisiti e le modalità

di emanazione dell'ingiunzione e terminano con la affermazione che la

stessa costituisce titolo esecutivo. Con che si perviene al momento

terminale del procedimento amministrativo che la Regione è legittimata

a regolare autonomamente.

I successivi commi del predetto art. 9 hanno invece diverso oggetto

poiché riguardano il procedimento di opposizione alla ingiunzione che

è di indubbia natura giurisdizionale e riguarda quindi una materia per

cui la Regione non ha competenza legislativa. Infatti, come questa

Corte ha anche di recente statuito, "spetta solo alla legge dello Stato

disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale, e nei

confronti di tutti, i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei

diritti e degli interessi legittimi" (sent. n. 81 del 1976).

Ne consegue l'illegittimità costituzionale del richiamo all'art. 9

della legge n. 317 del 1967 per il giudizio di opposizione

all'ingiunzione, che riguarda, ovviamente, anche i già accennati

aspetti della disciplina in oggetto e, cioè, l'esenzione dall'imposta

di bollo e dalla formalità di registrazione della sentenza.

E in tali sensi va ritenuta la fondatezza della questione sollevata

dal pretore di Cagli.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo

comma, della legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (Prime

disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana) limitatamente

alla parte in cui fa rinvio all'art. 9 della legge statale 3 maggio

1967, n. 317 per la disciplina del procedimento di opposizione

all'ingiunzione che sia stata emessa dal presidente della Regione

Marche ai sensi del penultimo comma del medesimo art. 5;

b) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità

costituzionale della citata legge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6

sollevate, in riferimento all'art. 117 Cost., dal pretore di Cagli e

dal pretore di Sassoferrato con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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