Art. 8 — Rapporto
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 102, 113 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, quarto comma del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (convertito nella l. 11 marzo 1970, n. 283), in relazione agli artt. 8 e 9 della l. n. 317 del 1967, che sanziona con pena amministrativa l'assunzione dei lavoratori agricoli al di fuori del tramite dell'Ufficio del lavoro, depenalizzando implicitamente una fattispecie di reato ed assoggettandone l'accertamento alla procedura di cui alla l. n. 317 del 1967 cit.. Discende infatti da elementari principi giuridici che la legge e` provvedimento pienamente idoneo a produrre gli effetti risultanti dal testo normativo, inequivocabilmente voluti nei limiti della propria competenza dal legislatore ordinario, quali nella specie la trasformazione in illecito amministrativo di una fattispecie in precedenza disciplinata quale illecito penale.
Art. 102 cost. · Art. 113 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali
L'opposizione al pretore, preveduta dagli artt. 8 e 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, rientra nel sistema dei principi che regolano la discriminazione tra giurisdizione ordinarie e giurisdizione amministrativa e non è in contrasto con l'art. 113 della Costituzione.
Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 113 cost. · Art. 8 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981. 134 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettere a), b) e c), della presente legge, e, rispettivamente, al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettera d), della presente legge. Se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 10, il rapporto e' invece trasmesso all'autorita' giudiziaria competente per il reato. In tal caso non e' obbligatoria la notificazione prevista dall'articolo 7, secondo comma, ma se non sia avvenuta tale notificazione resta salva la facolta' di pagare, prima dell'apertura, del dibattimento ovvero prima, del decreto penale di condanna, una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art8 · fonte del testo
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