Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 149/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost. dal Pretore di Sora con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982. F.to: LEOP…

    Art. 13 Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto · Art. 25 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1971 al 15 dicembre 1981. 432 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo precedente sono accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, in relazione al luogo ove l'azienda pubblica o privata ha la sua sede. L'infrazione e' immediatamente contestata e, se cio' non sia possibile, l'Ispettorato provinciale del lavoro deve notificare al trasgressore l'accertamento dell'infrazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il trasgressore e' ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, e con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, se ritenga fondato l'accertamento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento stesso, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravita' della violazione, ed ingiunge all'autore della violazione e alle persone solidalmente obbligate di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima insieme con le spese di notificazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' proporre azione dinanzi al pretore del luogo in cui l'infrazione e' stata accertata. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da effettuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, si procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa, a norma del precedente articolo 12, non si trasmette agli eredi. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/11/1971, n. 301 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari