Art. 13 — Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate

A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 34 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici";
  • b)al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti e";
  • c)al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni"; Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 28 luglio 2025, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/2025, n. 31) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziche' nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari".

Testo vigente dal 31 luglio 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 14575/2026

    17 maggio 2026
    • Regioni
    • Sicilia

    In tema di limiti al trattamento economico del personale pubblico, quelli stabiliti dall'art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014 si applicano, dal momento della sua entrata in vigore (1 luglio 2014), anche ai trattamenti previsti da contratti precedentemente stipulati, rappresentando tale disposizione l'obbligatorio adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa statale introduttiva di principi fondamentali di finanza pubblica (art. 1, comma 475, l. n. 147 del 2013 e art. 13, comma 3, d.l. n. 66 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 89 del 2014), senza che rilevi in senso contrario la mancata previsione, nella versione originaria della norma, del meccanismo di rinegoziazione o di risoluzione introdotto solo per effetto delle modifiche apportate da successive disposizioni legislative regionali (artt. 13 l.r. Sicilia n. 3 del 2016 e 14 della l.r. Sicilia n. 9 del 2016), le quali costituiscono solo un rafforzamento della cogenza vincolistica della già vigente regola del "tetto" retributivo, mediante previsione espressa di una specifica responsabilità da inadempimento in caso di mancata adozione delle misure restrittive.

    Art. 13

    Rassegna di maggio 2026, p. 195 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 135/2025

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 2025

    Le indennità di funzione hanno carattere retributivo e, al pari del meccanismo di adeguamento automatico e, più in generale, della retribuzione dei magistrati, rappresentano guarentigie a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, che ammettono deroghe solo in via temporanea ed eccezionale. Non si tratta, dunque, di privilegi corporativi o personali, ma di fondamentali esigenze di garanzia e di equilibrio, come peraltro confermato dalle guarentigie economiche tuttora largamente diffuse nel diritto comparato. (Precedenti: S. 223/2012 - mass. 36631; S. 42/1993 - mass. 19280; S. 238/1990 - mass. 15998; S. 1/1978 - mass. 10005).Il principio di indipendenza della magistratura non solo è un connotato strutturale della funzione giurisdizionale, ma è uno degli architravi dello Stato di diritto. Tale modello di Stato, nelle sue manifestazioni più evolute, presuppone, infatti, la distinzione tra la funzione del disporre, attribuita agli organi del circuito democratico-rappresentativo, e quella del provvedere in via amministrativa e del giudicare, attribuita agli organi scelti sulla base del criterio tecnico-attitudinale. La scomposizione del potere pubblico in tali funzioni trova, poi, il suo fattore di ricomposizione nel principio di legalità, che consente di tenere in equilibrio il principio democratico e quello garantistico. In questa prospettiva occorre evitare da parte dei diversi poteri dello Stato reciproci condizionamenti impropri, nonché tentativi di esorbitare dal rispettivo ambito funzionale.La ratio che sorregge la cura costituzionale verso il principio di indipendenza della magistratura non va interpretata alla stregua di una meccanica applicazione del modello della separazione dei poteri allo scopo di costituire un “dominio riservato” nell’esercizio di determinate funzioni pubbliche. Ben diversamente, nell’impianto disegnato dalla Costituzione il significato della strutturazione di una magistratura indipendente può essere colto solo ponendola primariamente in connessione con la necessità di una piena ed effettiva garanzia dei diritti e degli interessi che le norme dell’ordinamento (a partire da quelle costituzionali) proteggono, sul piano sia individuale che collettivo.Il principio di indipendenza della magistratura, al pari di altre guarentigie costituzionali (il diritto di difesa, ex art. 24, secondo comma, Cost.; il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, ex art. 25, primo comma, Cost.; le garanzie dell’art. 111 Cost.; il divieto, nell’art. 102, secondo comma, Cost., di istituire giudici straordinari o speciali, eccetera), contribuisce in modo essenziale a determinare il patrimonio di tutele che spettano ai consociati nel loro rapportarsi con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali.È il principio personalista, desumibile dall’art. 2 Cost., a illuminare funzionalmente il principio di indipendenza della magistratura.Allorquando la gravità della situazione economica e la previsione del suo superamento non prima dell’arco di tempo considerato impongano un intervento sugli adeguamenti stipendiali, anche in un contesto di generale raffreddamento delle dinamiche retributive del pubblico impiego, tale intervento non potrebbe sospendere le garanzie stipendiali oltre il periodo reso necessario dalle esigenze di riequilibrio di bilancio. (Precedente: S. 223/2012 - mass. 36631).Nel settore pubblico non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi interessi coinvolti, non sia manifestamente irragionevole. (Precedente: S. 124/2017 - mass. 40090).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 108, secondo comma, Cost. e del principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo, di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, fissando un “tetto retributivo” – introdotto nel 2011 in una situazione di instabilità finanziaria di eccezionale gravità – ha determinato una riduzione del trattamento economico di alcuni magistrati e, con il trascorrere del tempo e a distanza di oltre un decennio ha perso definitivamente il requisito della temporaneità richiesto, ai fini della sua legittimità costituzionale ed eurounitaria. In tal modo è venuta meno la garanzia in ordine alla preservazione del trattamento economico assicurato dalla legge, sia nella sua base, sia quanto agli adeguamenti automatici costituzionalmente necessari per proteggerne il potere di acquisto, anche perché solo con l’art. 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021 si è introdotto un meccanismo di adeguamento all’inflazione, senza recupero della svalutazione pregressa. Un ulteriore e sopravvenuto profilo di criticità è rappresentato dall’introduzione di alcune deroghe al tetto per specifici soggetti, come quelle a favore dei dipendenti delle società pubbliche di rilievo strategico. Infine, neanche i risparmi di spesa ottenuti giustificano la misura, come emerge dai dati estraibili dall’andamento del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Per quanto riguarda l’individuazione del rimedio al vulnus accertato, il solo modo, considerata la decisione del legislatore di introdurre una soglia massima relativa all’intera PA, è quello di incidere sulla quantificazione del tetto. Quest’ultimo deve necessariamente essere commisurato alla retribuzione complessiva del primo presidente della Corte di cassazione, cioè del magistrato in ruolo di livello più elevato, che rappresenta il parametro per l’individuazione del “tetto retributivo” da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Per quanto concerne invece il perimetro soggettivo dell’illegittimità costituzionale della norma in esame, avendo il legislatore adottato una scelta normativa a carattere generale, l’annullamento della disciplina scrutinata non può che riguardare tutte le categorie assoggettate al “tetto”, ferma restando la discrezionalità del legislatore di articolare il tetto retributivo per categorie o in generale, applicabile all’intera PA o ancora incrementando il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato attraverso limiti ai compensi ai pubblici dipendenti provenienti da incarichi privati. Diversamente, la disciplina che deriverebbe da un intervento correttivo solo per i magistrati non andrebbe esente da aspetti antinomici con norme e principi costituzionali. Stante, infine, la gradualità con la quale si è manifestata la natura strutturale e non temporanea della norma censurata, soltanto ora può considerarsi realmente verificata la sua sopravvenuta illegittimità costituzionale, ragione per cui essa va dichiarata costituzionalmente illegittima solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale, senza effetti retroattivi e senza che ciò mini la rilevanza della questione, che deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stata proposta. Al fine di garantire l’operatività del limite massimo retributivo senza soluzione di continuità, non si potrà che far riferimento, allo stato, all’ultimo decreto approvato in attuazione dell’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come conv., ovverosia al d.P.C.m. 23 marzo 2012, come integrato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 2014, la quale ha specificato che, per l’anno 2014, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione era pari a euro 311.658,53). (Precedenti: 78/2025 - mass. 46818; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 208/2024 - mass. 46448; S. 128/2022 - mass. 44943; S. 27/2022 - mass. 44595; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 178/2015 - mass. 38535; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 238/1990 - mass. 15998; S. 50/1989 - mass. 12993).

    Art. 13 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 23-ter Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 104 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 124/2017

    Questione infondata
    26 maggio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011) e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 89 del 2014). Sussiste la pregiudizialità della questione, poiché - in base agli antecedenti di fatto ripercorsi dal rimettente - il "tetto retributivo" previsto dalle norme censurate è presupposto dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo, con conseguente necessità di applicarle per decidere il ricorso. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).

    Art. 23-ter Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 13 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 153/2015

    Questione infondata
    14 luglio 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 119 e 123 Cost., in quanto impone alle Regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, già introdotto per il personale statale (euro 240.000 lordi). La spesa per il personale costituisce, infatti, un importante aggregato della spesa di parte corrente, sicché disposizioni dirette al suo contenimento, come quella oggetto di scrutinio, costituiscono legittima espressione della competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Siffatto coordinamento può realizzarsi anche tramite norme finanziarie che non si limitino a porre un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, ma prescrivano le specifiche modalità per il suo perseguimento. Inoltre, l'impugnata misura di contenimento finanziario non ricade in una materia di competenza regionale, in quanto il trattamento economico dei dipendenti pubblici va ricondotto alla materia dell'«ordinamento civile», prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni. Sulla limitazione dell'oggetto del giudizio in via principale alle questioni indicate nel ricorso introduttivo e sull'impossibilità per la parte ricorrente di introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio assegnato per ricorrere in via principale, v. le citate sentenze nn. 108/2012 e 169/2010. Per la qualificazione della spesa per il personale come un importante aggregato della spesa di parte corrente, v. le citate sentenze nn. 69/2011 e 169/2007. Per l'affermazione che anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali», possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, giacché «il finalismo» insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio», v. le citate sentenze nn. 205/2013, 237/2009 e 417/2005. Sulla configurazione delle norme che pongono limiti a singole voci della spesa relative al personale come principi fondamentali di coordinamento finanziario, v. le citate sentenze nn. 61/2014 e 23/2014. Per l'affermazione che «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» e che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione », v. la citata sentenza n. 16/2010. Sulla possibilità del legislatore statale di operare scelte di fondo nell'ambito degli interventi volti all'equilibrio della finanza pubblica complessiva, v. la citata sentenza n. 151/2012. Per l'insussistenza della violazione dell'autonomia di spesa delle Regioni quando la norma statale sia espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 79/2014, 52/2010, 237/2009, 139/2009 e 36/2004. Per l'affermazione che la potestà residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa recede a fronte di misure di coordinamento finanziario necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013 e 151/2012. In tema di prevalenza della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» sulle attribuzioni delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa, nonché di coordinamento della finanza pubblica, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 19/2013 e 225/2013.

    Art. 13 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 · Art. 117 cost. · Art. 123 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 31 luglio 2025. 2 parole tolte.

… organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. tolto: 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, … componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesseaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 28 luglio 2025, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/2025, n. 31) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziche' nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art13 · fonte del testo

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