All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((le parole: "compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto," sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,"));
  • b)dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.". Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

Testo vigente dal 19 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 19 agosto 2014. 15 parole aggiunte.

a) le parole: "compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinettoaggiunto: ," sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazioneaggiunto: , ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art8 · fonte del testo

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