Art. 10 — Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria

L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.". (( Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica"))

Testo vigente dal 19 agosto 2014

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 200/2023

    Questione infondata
    6 novembre 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Lucca e di Siena, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost., nonché ai principî, evocati dal primo rimettente, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., nella parte in cui limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all’ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. La disposizione censurata non mina i presupposti dell’atto urgente, in quanto persegue finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di sostegno alla finanza locale con misure volte alla rimodulazione del trattamento economico di una categoria di dipendenti degli enti locali, che non risultano né estranee, né intruse rispetto alla relativa cornice teleologica. Né determina una disparità di trattamento, in quanto la disposizione esprime due norme, di cui una, dettata al fine di attenuare l’impatto della soppressione dei diritti sui segretari che fruiscono di un trattamento economico più basso, derogatoria rispetto all’altra: con la conseguenza di non poter costituire un utile termine di confronto, non rispondendo le situazioni introdotte alla medesima ragione giustificatrice e non risultando omogenee, né sul piano funzionale, né su quello soggettivo. Essa neppure mina l’adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione, in quanto sopprime solo un trattamento aggiuntivo. Conseguentemente non si rileva un contrasto nemmeno con i principî di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto l’esigenza di ripristinare criteri di equità e ragionevolezza, rimuovendo le sperequazioni e le incongruenze insite in un trattamento economico di favore, è da ritenersi preponderante. Né è violato il canone di ragionevolezza, sia per il carattere remoto dell’ipotesi di un segretario che, pur non avendo qualifica dirigenziale, presti servizio presso un ente con dirigenti, sia in quanto, anche qualora ciò avvenisse, l’interessato continuerebbe a percepire uno stipendio tabellare largamente inferiore rispetto a quello riconosciuto ai segretari con qualifica dirigenziale. Infine, non è leso il principio del buon andamento, in quanto non si produce un effetto disincentivante, risultando l’esercizio della funzione rogante connesso ai compiti istituzionali e non essendo legato da un vincolo funzionale all’efficiente organizzazione amministrativa. (PrecedentI: S. 240/2019 - mass. 41641; S. 23/2019 - mass. 42079; S. 236/2017 - mass. 42139; S. 227/1982 - mass. 9427; S. 227/1982 - mass. 9428).

    Art. 10 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 77 cost.

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  • Sentenza n. 181/2022

    Questione inammissibile
    19 luglio 2022

    Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sul requisito della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lucca, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost. - dell'art. 10, comma 2- bis , del d.l. n. 90 del 2014, come conv., anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, nella parte in cui limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all'ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. Il giudice a quo , pur riferendo che la ricorrente possiede la qualifica dirigenziale, non ha chiarito se il Comune ove ella ha prestato servizio abbia, nel proprio ruolo, dipendenti con qualifica dirigenziale, omettendo anche di precisare se la stessa abbia, o meno, beneficiato dell'istituto dell'allineamento stipendiale disciplinato dalla fonte collettiva. ( Precedenti: O. 76/2022 - mass. 44691; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92/2020 - mass. 43389 ).

    Art. 10 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 77 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 19 agosto 2014. 170 parole aggiunte.

… provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.". aggiunto: Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art10 · fonte del testo

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