Art. 28 — Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale

Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con le medesime modalita', le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.";
  • b)all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.";
  • c)all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-ter" e dopo il comma ((1-bis e')) aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.". Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.

Testo vigente dal 15 settembre 2020

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9902/2026

    17 aprile 2026

    In presenza di un indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato pubblicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, tutte le notificazioni di atti processuali devono essere eseguite presso detto indirizzo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso altro domicilio digitale, ancorché inserito in uno dei pubblici elenchi disciplinati dal CAD, quale l'Indice PA.

    Art. 28 · Art. 16 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 6-ter c.a.d.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 92 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31839/2025

    5 dicembre 2025

    Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.

    Art. 28 · Art. 16 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 417-bis c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 144 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2020 al 15 settembre 2020. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-ter" e dopo il comma 1-tolto: bise'aggiunto: bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art28 · fonte del testo

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