Art. 45-bis — Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche

All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax". Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 16-ter:
  • 1)al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";
  • 2)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa";
  • b)dopo l'articolo 16-sexies e' inserito il seguente: "Art. 16-septies. - (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax". 4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile"

Testo vigente dal 19 agosto 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/2019

    Ha colpito questo articolo
    9 aprile 2019

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, disciplinante il momento perfezionativo delle notificazioni eseguite con modalità telematiche, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita genericità e indeterminatezza (in particolare, quanto al verso ablativo o additivo) del petitum, poiché l'ordinanza di rimessione auspica in modo chiaro e univoco una decisione, a rima obbligata, che, in caso di notifica effettuata con modalità telematiche l'ultimo giorno utile, riconosca al mittente "per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso".

    Art. 16-septies Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 45-bis Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art45bis · fonte del testo

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