Art. 19 — Soggetti gestori
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli ((articoli 17 e 18, delle societa')) Sviluppo Lavoro ((Italia S.p.A. e Agenzia nazional)) per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ((e dell'Ente nazionale per il microcredito)). Il coordinamento dell'attivita' formativa e' affidato ((all'Ente nazionale per il microcredito)). Le attivita' di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ((e l'erogazione)) degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 e nel programma GOL del PNRR. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilita' da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro ((e delle politiche sociali)) implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilita' ((con le piattaforme regionali nonche' con quelle dei soggetti)) gestori che concorrono all'attuazione della misura. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilita' previsti dal medesimo Programma. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 7 luglio 2024
