Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attivita' produttiva All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti: «1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, puo' essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attivita' ((...)) sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi. 1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attivita' produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:
- a)rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
- b)non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. 1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quater si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ((entro sessanta giorni dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalita' operative della previsione di cui al presente comma.».
Testo vigente dal 6 agosto 2025
