Art. 7 — Salario giusto e incentivi
La contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantita' e alla qualita' del lavoro prestato. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali ((di lavoro)) stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonche' all'attivita' principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. Il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonche' all'attivita' principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo non puo' essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale ((di lavoro)), stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all'attivita' effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonche' dell'attivita' principale o prevalente ((esercitata e della)) dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro. ((Il trattamento economico complessivo di cui al comma 2 e' costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilita' aggiuntive e le indennita' fisse e continuative, nonche' dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalita' dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennita' aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori)). L'accesso ai benefici previsti dal presente decreto e' consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo. A decorrere ((dalla data di entrata)) in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla piattaforma ((del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)), le posizioni di lavoro pubblicate recano l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico assegnato ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ((e della retribuzione)) ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, ((corrispondenti alla mansione oggetto della posizione)). Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 28 giugno 2026
