Art. 5 — Durata delle certificazioni verdi COVID-19
All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 NOVEMBRE 2021, N. 165));
- b)al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) avvenuta guarigione ((da COVID-19)) dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;
- c)al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;
- d)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui (( al comma 2, lettera c-bis))), che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».
Testo vigente dal 21 novembre 2021
