Art. 6 — Disposizioni transitorie
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11)). Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.
Testo vigente dal 19 febbraio 2022
