Art. 5-sexies — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari
All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base";
- b)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76".
Testo vigente dal 19 febbraio 2022
