Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
  • b)all'articolo 9-bis, comma 1:
  • 1)alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;
  • 2)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) alberghi e altre strutture ricettive»;
  • 3)alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle attivita' al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'»;
  • c)all'articolo 9-quater:
  • 1)al comma 1: 1.1 alla lettera b) le parole «((,ad esclusione)) di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti» sono soppresse; 1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» ((e' inserita la seguente)): «interregionale,»; 1.3 alla lettera e) le parole «((,ad esclusione)) di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» sono soppresse; 1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di viaggio.» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»; 1.5 dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: «e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.»;
  • 2)al comma 2, le parole «esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;
  • 3)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalita' a campione.». Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Testo vigente dal 26 gennaio 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 2021 al 26 gennaio 2022. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

1) al comma 1: 1.1 alla lettera b) le parole «aggiunto: ,ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e … delle Isole Tremiti» sono soppresse; 1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» tolto: sono inserite le seguenti aggiunto: e' inserita la seguente: «interregionale,»; 1.3 alla lettera e) le parole «aggiunto: ,ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-26;172~art4 · fonte del testo

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