Norme per garantire la continuita' del servizio di autotrasporto L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente: «Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). - 1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, e' pari a novanta minuti per ciascuna operazione. ((Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattivita' del committente, del caricatore o del destinatario della merce)). Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 e' tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonche' ((circa)) le modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore puo' dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione. 2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non e' dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma e' soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice ((...)) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI) ((, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica)). La richiesta d'indennizzo puo' essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilita' di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 ((del presente articolo)) e' dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e cio' risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore. 4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, e' sempre assicurata al medesimo conducente la possibilita' di essere presente e di visionare la regolarita' delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del ((codice della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.». ((All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: ", il vettore" sono sostituite dalle seguenti: "per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo")). Per le finalita' di ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)). ((Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' inserito il seguente: "9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP e' integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilita' con sistemi informativi geografici (GIS) gia' in uso da parte di societa' concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di enti proprietari della rete stradale nazionale, di regioni e di enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonche' con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalita' tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalita' operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilita' dei sistemi di cui al presente comma, ivi comprese le modalita' per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di classificazione in termini di percorribilita' dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione, che rimangono attribuiti agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati, e sono altresi' definite le modalita' di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione ai fini delle verifiche da parte delle autorita' competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati".)) ((Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis sono autorizzate la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 nonche' la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attivita' di avvio, gestione, manutenzione e conduzione del sistema di cui al medesimo comma 3-bis nonche' per l'attivita' di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture stradali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:))
- a)((quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;))
- b)((quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)).
Testo vigente dal 20 luglio 2025
