Art. 5 — Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
A conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione civile, le somme nella disponibilita' della societa' PatentiViaPoste S.c.p.A. sono versate dalla medesima societa' all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione nel medesimo anno allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonche' di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della motorizzazione civile. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi, sono cosi' determinati:»;
- 2)la lettera c) e' abrogata;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo comma 1 sono tenuti a corrispondere:
- a)in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
- b)in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonche' del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
- c)in caso di trasferte all'estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;
- c)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono dovuti per l'attivita' svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualita' di titolare e responsabile dell'attivita'. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attivita' sono dovuti gli importi di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonche' gli importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unita' di personale impegnata nell'operazione.»;
- d)il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attivita' quale titolare sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1, lettera b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1.»;
- e)il comma 1-quater e' abrogato;
- f)al comma 1-quinquies, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari delle attivita' ispettive e di vigilanza»;
- g)il comma 1-sexies e' abrogato. ((Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita' non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, puo' comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita' operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle universita' e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attivita' di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del terzo periodo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)). Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocita' utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformita' ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalita' di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso nonche' di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo e' condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al terzo periodo, la parola: "30.000" e' sostituita dalla seguente: "100.000";
- b)al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo," e le parole: "dal 1° ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2026";
- c)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualita' dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facolta' per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualita' dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi".
Testo vigente dal 21 aprile 2026
