Art. 3-septies — Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale
((All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto")).
Testo vigente dal 20 luglio 2025
