Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita' (( All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, lettera b):
  • 1)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto puo' essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato";
  • 2)al terzo periodo, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";
  • b)al comma 10-bis:
  • 1)alla lettera b), alinea, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";
  • 2)dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023")). All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

Testo vigente dal 16 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2022 al 16 luglio 2022. 18 parole tolte, 141 parole aggiunte in 7 capoversi.

Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita' All'articolo 10tolto: , comma 10-bis, alinea, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tolto: le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022» aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 2, lettera b):

aggiunto: 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto puo' essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato";

aggiunto: 2) al terzo periodo, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";

aggiunto: b) al comma 10-bis:

aggiunto: 1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";

aggiunto: 2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023". All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art54 · fonte del testo

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