Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita' (( All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, lettera b):
- 1)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto puo' essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato";
- 2)al terzo periodo, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";
- b)al comma 10-bis:
- 1)alla lettera b), alinea, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o piu'";
- 2)dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023")). All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
Testo vigente dal 16 luglio 2022
