Art. 8-bis — Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori
((All'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: "7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili".)) ((All'articolo 158, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) e' aggiunta la seguente: "o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori")).
Testo vigente dal 25 aprile 2026
