Art. 3-bis — Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".

Testo vigente dal 21 dicembre 2021

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 3-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26159/2025

    25 settembre 2025

    L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.

    Art. 3-bis · Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 100 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 140 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1041/2025

    16 gennaio 2025

    In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).

    Art. 3-bis · Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 84 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 292/2025

    8 gennaio 2025

    In tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente. (Principio applicato in controversia in cui il giudice di primo grado non aveva esaminato l'eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente e si era pronunciato nel merito, ma l'amministrazione non aveva proposto appello sul punto).

    Art. 3-bis · Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 100 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 115 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 160/2026

    Questione infondata
    6 ottobre 2026

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come aggiunto dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella…

    Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3-bis Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili · Art. 241 Testo unico versamenti e di riscossione · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 81/2024

    Questione inammissibile
    9 maggio 2024

    È dichiarata la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice di pace di Milano, sez. prima civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost. – dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Il rimettente ha omesso di indicare le concrete modalità utilizzate per la notificazione delle cartelle esattoriali (aventi ad oggetto, nella specie, sanzioni per violazioni del codice della strada) e se le notificazioni fossero state o meno regolarmente effettuate, così impedendo la verifica dell’effettiva applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo. Va peraltro ribadito «il pressante auspicio», già formulato nella sentenza n. 190 del 2023, che il Governo dia attuazione alla delega conferitagli con la legge n. 111 del 2023, anche al fine di superare la grave vulnerabilità ed inefficienza del sistema delle notifiche. (Precedenti: S. 190/2023 - mass. 45782, 45784; S. 28/2022 - mass. 44614; S. 114/2021- mass. 43914; S. 254/2020 - mass. 43014).

    Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3-bis Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 190/2023

    Questione inammissibile
    17 ottobre 2023

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza a causa della descrizione insufficiente della fattispecie concreta, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale – disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto –, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella. Il rimettente si è limitato ad allegare, in modo del tutto generico e avulso dai fatti di causa, che la questione assume grande rilievo sia per il cospicuo contenzioso pendente sia per la soluzione poco condivisibile suggerita dalla pronuncia della Cassazione a sez. unite n. 26283 del 2022 in ordine alla efficacia retroattiva di una norma, senza fornire alcun chiarimento sull’effettiva validità o meno delle notifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate-riscossione (ADER). Al contrario, ai fini della valutazione sulla rilevanza, il rimettente avrebbe dovuto indicare con precisione la tipologia dell’atto impositivo e soprattutto le concrete modalità utilizzate per la sua notificazione, chiarendo se la stessa fosse stata o meno regolarmente effettuata. (Precedenti: S. 28/2022 – mass. 44614; S. 114/2021 – mass. 43914; S. 254/2020 – mass. 43014).

    Art. 12 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3-bis Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art3bis · fonte del testo

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