Art. 2-bis — Negoziazione assistita in modalità telematica e incontri con collegamento audiovisivo da remoto

((Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 e' trasmesso in conformita' dell'articolo 11, comma 1.)) ((Ciascuna parte puo' sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.)) ((I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate.)) ((Non puo' essere svolta con modalita' telematiche ne' con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.)) ((Quando l'accordo di negoziazione e' contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalita' analogica, tale sottoscrizione e' certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.))

Testo vigente dal 25 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 25 gennaio 2025. 59 parole tolte, 40 parole aggiunte.

Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica, tolto: ciascun atto aggiunto: gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, tolto: e' formato e sottoscritto aggiunto: sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82tolto: , ed e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Gli incontri si possono svolgereaggiunto: . Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 e' trasmesso in conformita' dell'articolo 11, comma 1. Ciascuna parte puo' sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri tolto: del procedimento di negoziazione aggiunto: di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegatetolto: . Ciascuna parte puo' chiedere di partecipare da remoto o in presenza. Non puo' essere svolta con modalita' telematiche ne' con collegamenti audiovisivi da remoto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art2bis · fonte del testo

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