Art. 2-bis — Negoziazione assistita in modalità telematica e incontri con collegamento audiovisivo da remoto
((Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 e' trasmesso in conformita' dell'articolo 11, comma 1.)) ((Ciascuna parte puo' sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.)) ((I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate.)) ((Non puo' essere svolta con modalita' telematiche ne' con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.)) ((Quando l'accordo di negoziazione e' contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalita' analogica, tale sottoscrizione e' certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.))
Testo vigente dal 25 gennaio 2025
