E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidita', le vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati. La Commissione e' nominata dal Ministro per il lavoro o la previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 11 esperti 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro; un funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale. La Commissione potra' avvalersi anche dell'opera di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. La Commissione dovra' riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti: soggetti protetti; eta' di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione; prestazioni di vecchiaia, di invalidita' e inabilita'; condizioni di invalidita' pensionabile: problemi del cumulo delle prestazioni, dell'Istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa; assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento; finanziamento ed interventi dello Stato. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi provvedera', nei sei mesi successivi, presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14). 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

16

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione armonizzazione trattamento assicurativo" di cui al presente provvedimento.

Testo vigente dal 15 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1962 al 15 novembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

    Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione armonizzazione trattamento assicurativo" di cui al presente provvedimento.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art25 · fonte del testo

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