Art. 38 — Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

  • a)i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."
  • b)Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente: "Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilita', i motivi della contestazione.";
  • 2)all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.»;
  • c)all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
  • d)al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  • 1)all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";
  • 2)dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: "47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012. 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto. 34 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 2529. 6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ". 7. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 15 MAGGIO 2024, N. 63)). In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, COME MODIFICATO DALL' AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 23 LUGLIO 2020, N. 184. ((7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'.)) 8. All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile".
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 2 aprile 2014, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 9/4/2014, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 16 maggio 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27116/2025

    9 ottobre 2025

    La decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011).

    Art. 38 · Art. 38 cost.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 114 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23587/2025

    20 agosto 2025

    Il termine di decadenza per l'impugnazione - ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 (conv. con modif. dalla l. n. 83 del 1970) - del provvedimento amministrativo di cancellazione dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'INPS.

    Art. 38

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 324 ↗

Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 241/2017

    Ha colpito questo articolo
    20 novembre 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., che, nei giudizi previdenziali, prescrive alla parte ricorrente di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. L'eccezione contesta un asserto del rimettente (avvenuta liquidazione delle spese di primo grado nel rispetto del limite legale previsto dallo stesso art. 152) che è solo rafforzativo delle censure di irragionevolezza e sproporzione della previsione di inammissibilità del ricorso a fronte di un inadempimento meramente formale.

    Art. 152 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 38 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 69/2014

    Ha colpito questo articolo
    2 aprile 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost., l'art. 38, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), nella parte in cui prevede che i termini di decadenza e prescrizione, fissati dal precedente comma 1, lett. d ), relativamente al diritto ad accessori o a ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute, si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. La disposizione de qua - stabilendo che, in assenza di un'intervenuta decisione di primo grado, il diritto a prestazioni previdenziali accessorie o a ratei arretrati si estingua ove la domanda non risulti, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza (decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) od in quello quinquennale di prescrizione - vulnera il principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico. Infatti, anteriormente al censurato intervento legislativo, il titolare del diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute confidava, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, sul fatto che il diritto stesso fosse soggetto unicamente all'ordinaria prescrizione decennale. (Resta assorbito il dedotto profilo di violazione del principio di uguaglianza). - Per l'insegnamento secondo cui «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi, in entrambi i casi, di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e "non contrasti con altri valori o interessi costituzionalmente protetti"», v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 257/2011, 74/2008 e 234/2007. - Per l'affermazione che l'efficacia retroattiva della legge trova «un limite nel "principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico", il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva», v., per tutte, le citate sentenze nn. 170/2013, 103/2013, 271/2011, 71/2011, 236/2009 e 206/2009. - Sull'applicabilità del principio dell'affidamento anche in materia processuale e sulla circostanza che esso risulti violato a fronte di soluzioni interpretative, o comunque retroattive, adottate dal legislatore rispetto a quelle affermatesi nella prassi, v. le citate sentenze nn. 525/2000 e 111/1998. - Sull'esclusione di applicazioni retroattive dell'istituto della decadenza, poiché non può «logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto [...] per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto [...] debba essere esercitato», v. la citata sentenza n. 191/2005.

    Art. 38 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/2021

    Questione infondata
    23 marzo 2021

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Le motivazioni sulla rilevanza addotte dal rimettente sono plausibili, in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata aprirebbe la strada alla verifica nel merito della sussistenza dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali oggetto dei giudizi a quibus .

    Art. 38 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 43 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale · Art. 117 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art38 · fonte del testo

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