Art. 8-bis mediazione — Mediazione in modalità telematica
((Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore.)) ((Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.)) ((La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.))
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 25 gennaio 2025. 166 parole tolte, 89 parole aggiunte.
Quando la mediazioneaggiunto: , con il consenso delle parti, si svolge in modalita' telematica,tolto: ciascun atto del procedimento e' formato e sottoscrittoaggiunto: gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82tolto: , e puo' essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. A conclusione della mediazioneaggiunto: . A conclusione del procedimento il mediatore forma untolto: unico documento informatico, in formato nativo digitale,aggiunto: documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordotolto: e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, il documento elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalita'. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismoaggiunto: per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art8bis · fonte del testo
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