Art. 17 — Classe demografica dei comuni

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In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

  • a)1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
  • b)1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  • c)1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • d)0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  • e)0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • f)0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 298/2003

    Questione infondata
    26 settembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 13 Legge sull’equo canone · Art. 14 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 287/2002

    Questione inammissibile
    26 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui i citati articoli non prevedono che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quò), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza, risultando confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che investirebbero numerose norme della legge sull'equo canone).

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 55/2000

    Questione infondata
    15 febbraio 2000

    Non sono fondate: a) - con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, della l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), laddove, prevedendo il costo base a metro quadrato per gli immobili adibiti ad uso di abitazione cui è correlato il valore locativo previa applicazione di coefficienti correttivi, non stabilisce un costo base differenziato per il Comune di Campione d'Italia (nel quale, a causa della particolare collocazione geografica e del conseguente contesto economico, i costi di costruzione sarebbero superiori a quelli di altre località); b) - con riferimento all'art. 42, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma primo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della stessa legge n. 392 del 1978, che impongono l'equo canone e ne stabiliscono i criteri di calcolo anche nel Comune di Campione d'Italia (nel quale il controllo ed i limiti posti dal legislatore ai canoni di locazione, in ragione della grave situazione abitativa a livello nazionale, non sarebbero giustificati, tenuto conto che la sua economia sarebbe legata a quella della Confederazione elvetica). Per rispondere ad una esigenza generale, il legislatore ha dettato infatti una disciplina che tiene complessivamente conto della grave situazione abitativa a livello nazionale, stabilendo limiti e controlli, i quali sono frutto di un discrezionale bilanciamento degli interessi coinvolti; ed, in tale contesto, mentre anche la uniforme determinazione del costo di produzione degli immobili, per grandi aree geografiche, trova giustificazione, viceversa, l'attribuzione di uno specifico rilievo ad ogni situazione delle singole località, nelle quali condizioni economiche ed abitative si discostino dalla situazione media nazionale, risulterebbe in contraddizione proprio con il tipo di strumento adottato dal legislatore, che, per la determinazione del canone massimo di locazione, ha preso in considerazione parametri fissi stabiliti dalla stessa norma (il costo base degli immobili fissato dall'art. 14 l. n. 392 del 1978 costituisce, appunto,uno degli elementi caratterizzanti di tale sistema e non rispecchia, proprio per la sua generalizzata determinazione, la concreta ed effettiva situazione di ciascuna località). Pertanto la scelta di dettare una regola comune e di adottare parametri uniformi per la determinazione dell'equo canone non può essere considerata in sé lesiva del principio di eguaglianza. E se ciò non esclude che il legislatore possa introdurre deroghe alla regola generale, se sorrette da una ragionevole giustificazione (ad esempio di disciplina fiscale o valutaria), allo stesso tempo però non comporta che si debba considerare costituzionalmente dovuta una disciplina legislativa speciale che adotti solo per quel Comune un diverso criterio di determinazione del costo base degli immobili, adeguato al costo effettivo, o che assuma diversi criteri di calcolo dell'equo canone, non accolti per il restante territorio nazionale.Le medesime considerazioni valgono anche ad escludere la denunciata violazione della garanzia costituzionale accordata alla proprietà privata (art. 42, comma secondo, Cost.). - S. nn. 1028/1988; O. nn. 1048/1988 e 1084/1988, 132/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 14 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 13 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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