Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Pretore

di Acireale nel procedimento civile vertente tra Licciardello Agatino

e Bella Isabella, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

determinazione del canone, il Pretore di Acireale, con ordinanza

emessa in data 27 aprile 1988, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio

1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione;

che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non

superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente

inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a

quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente

compresso" il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata,

creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde

dalle condizioni economiche di questi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che analoga questione, sollevata dal medesimo giudice

- seppure con riferimento al solo art. 14 - è stata dichiarata

manifestamente inammissibile con ordinanza n. 1048 del 22 novembre

1988, ivi rilevandosi come l'individuazione dei parametri fissati

dalla norma censurata risponda all'intento di stabilire un complesso

di controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore

attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale

bilanciamento d'interessi;

che, successivamente identica questione è stata dichiarata

inammissibile, con riguardo alle stesse norme oggi denunziate (ord.

n. 1084 del 24 novembre 1988);

che, pertanto, la questione è inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio

1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),

sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, dal

Pretore di Acireale con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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