Legge sull’adozione

Art. 10 adozione

Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione della ((responsabilita' genitoriale)) dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24214/2025

    29 agosto 2025
    • Adozione

    In base all'art. 11 della n. 184 del 1983, il tribunale per i minorenni deve, "in ogni caso", informare il genitore biologico della possibilità di avvalersi dell'esclusiva facoltà di chiedere, per un periodo massimo di due mesi, la sospensione del giudizio, onde consentire l'accertamento del suo status genitoriale; questa previsione non é soggetta a condizioni e la sua inosservanza, rilevabile in ogni stato e grado, determina il travolgimento della dichiarazione di adottabilità.

    Art. 10 adozione · Art. 11 adozione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 136/2013

    Questione inammissibile
    7 giugno 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., «nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni o un Giudice da lui delegato possa procedere d'ufficio all'apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore». L'intervento richiesto dal remittente assume i connotati di una "novità di sistema" non costituzionalmente imposta e colloca il quesito proposto - come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte - «al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del legislatore» (sentenza n. 252 del 2012, nonché, ex plurimis , sentenza n. 274/2011). Peraltro, la stessa grave situazione denunciata dal giudice rimettente - di inerzia del pubblico ministero nel promuovere il procedimento di verifica dello stato di abbandono - anziché essere diretta conseguenza della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, si rivela piuttosto come una patologia di mero fatto, derivante dalla (in ipotesi, colpevole) inerzia del pubblico ministero nel promuovere il procedimento, rimuovibile attraverso i meccanismi ordinamentali inerenti alla organizzazione del relativo ufficio, senza che ciò possa implicare alcun vizio "intrinseco" della disposizione censurata e restando comunque impregiudicato il profilo relativo alla sua applicabilità nel giudizio principale.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

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  • Sentenza n. 160/1995

    Questione infondata
    10 maggio 1995

    La mancata garanzia della pienezza di contraddittorio, nel procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in situazione di abbandono, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, non da' luogo a violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il carattere officioso del procedimento, è sempre garantita ai genitori la conoscenza dello stesso (la quale degrada a mera conoscibilità solo in caso di loro irreperibilità) e la possibilità di prendervi parte. Peraltro, il fatto che la cognizione sia piena nella seconda fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità di questa al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). red.: G. Leo

    Art. 24 cost. · Art. 10 adozione · Art. 11 adozione · Art. 12 adozione

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  • Sentenza n. 171/1994

    Questione inammissibile
    5 maggio 1994

    Il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento dello stato di abbandono, ai fini dei provvedimenti per l'adozione speciale, ispirato - come già chiarito dalla Corte - all'essenziale principio che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore, prevalenti rispetto a quelli degli adottanti e della famiglia di origine, il proprio centro di gravità, prevede, a seconda che risulti o meno l'esistenza dei genitori, approfonditi accertamenti sulle condizioni del minore, ex art. 10, l. n. 184 del 1983 o la immediata dichiarazione dello stato di adottabilità, ex art. 11, l. n. 184 del 1983, cit., oltre alla facoltà per ogni donna partoriente di dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita. Ciò posto e considerato che nella fattispecie, oggetto del giudizio 'a quò, la madre di figlio legittimo si era valsa di tale facoltà e che, quindi, il giudice - trattandosi di ipotesi di giuridica inesistenza dei genitori - avrebbe dovuto procedere a norma del predetto art. 11 e non - come avvenuto - errando nell'individuare la disposizione da applicare, svolgere gli accertamenti di cui all'art. 10, viene a cadere il presupposto interpretativo su cui si fonda l'ordinanza di rimessione, la quale lamenta la incostituzionalità di quest'ultima norma per lesione del diritto alla riservatezza della madre e della tutela del minore adottando. La questione pertanto, così come formulata, risulta inammissibile, a prescindere dal problema circa la legittimazione del Tribunale rimettente a sollevare la stessa, una volta divenuto definitivo lo stato di adottabilità del minore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 31, Cost.). - Sulla preminenza, nella disciplina dell'adozione, della tutela del minore v. S. n. 197/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 10 adozione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione della tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la … dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. tolto: 5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti … Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civileaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art10 · fonte del testo

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