Legge sull’adozione

Art. 45 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1988 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso e' dato dal suo legale rappresentante. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore puo', se opportuno, essere sentito. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del legale rappresentante del minore."

Testo in vigore dal 25 febbraio 1988 al 27 aprile 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 182/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    La norma che - per l'adozione in casi particolari di cui al Titolo IV, l. n. 184 del 1983 - vincola il giudice a non pronunciare l'adozione in caso di rifiuto di consenso del legale rappresentante dell'adottando infraquattordicenne, viola i princi`pi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto in tale ipotesi - diversamente da quella di consenso prestato - e` precluso al giudice quel potere di valutazione ultima e decisiva dell'interesse esclusivo del minore, cui e` ispirata la 'ratiò della nuova legge sull'adozione. Costituisce, anzi, principio generale nell'ordinamento civilistico, quello secondo cui l'atto di autonomia privata del soggetto adulto, chiamato a consentire al riconoscimento del figlio o ad assentire alla adozione legittimante, e` subordinato all'interesse preminente del minore, fino al punto che il suo mancato esercizio e` sostituito da una pronuncia giudiziale. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 45, comma secondo, e 56, comma secondo, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui e` previsto il consenso anziche` l'audizione del legale rappresentante del minore. - v. S. nn. 11/1981, 197/1986.

    Art. 45 adozione · Art. 56 adozione · Art. 57 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 25 febbraio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del legale rappresentante del minore."

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art45 · fonte del testo

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