La norma che - per l'adozione in casi particolari di cui al Titolo IV, l. n. 184 del 1983 - vincola il giudice a non pronunciare l'adozione in caso di rifiuto di consenso del legale rappresentante dell'adottando infraquattordicenne, viola i princi`pi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto in tale ipotesi - diversamente da quella di consenso prestato - e` precluso al giudice quel potere di valutazione ultima e decisiva dell'interesse esclusivo del minore, cui e` ispirata la 'ratiò della nuova legge sull'adozione. Costituisce, anzi, principio generale nell'ordinamento civilistico, quello secondo cui l'atto di autonomia privata del soggetto adulto, chiamato a consentire al riconoscimento del figlio o ad assentire alla adozione legittimante, e` subordinato all'interesse preminente del minore, fino al punto che il suo mancato esercizio e` sostituito da una pronuncia giudiziale. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 45, comma secondo, e 56, comma secondo, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui e` previsto il consenso anziche` l'audizione del legale rappresentante del minore. - v. S. nn. 11/1981, 197/1986.
Art. 45 adozione · Art. 56 adozione · Art. 57 adozione