Art. 13 — Disposizioni transitorie e finali

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative. Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202. Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo. Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere. Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato e' prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.

Testo vigente dal 24 agosto 1985

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 196/1999

    Questione infondata
    28 maggio 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, quarto comma, e 116 Cost. - ll'art. 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), il quale, escludendo l'applicabilità delle altre disposizioni della stessa legge nel territorio delle Regioni a statuto speciale, titolari - come nel caso di specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia - di competenza primaria in materia di artigianato, e attribuendo efficacia a tutti gli effetti di legge alla iscrizione negli albi delle imprese artigiane disciplinati da dette Regioni, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale, riservata alla competenza dello Stato e sottratta alla competenza (salvo quella meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni. Infatti la prima parte della disposizione, che dichiara non applicabili nel territorio di dette Regioni a statuto speciale le norme della stessa legge n. 443 del 1985, può, e quindi deve - giacché se così non fosse, la eccezione di incostituzionalità dovrebbe essere riconosciuta fondata - essere interpretata nel senso di escludere l'applicabilità di quelle disposizioni che, concernendo la disciplina della materia dell'artigianato, sono, nelle predette Regioni, sostituite dalle norme dettate da queste nell'esercizio della loro competenza primaria, e non nel senso che, ai fini della disciplina di rapporti estranei alla predetta materia, e afferenti alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere nei territori delle Regioni ad autonomia differenziata, riguardo alla nozione dell'impresa artigiana, le norme regionali (nella specie, artt. 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n. 3 e 3 della legge della stessa Regione 10 aprile 1972, n. 17), anziché i principi e le norme ricavabili dalla legislazione statale (art. 3, secondo comma, della stessa legge n. 443 del 1985). Ed altresì, la seconda proposizione contenuta nella disposizione impugnata non va intesa nel senso che all'impresa iscritta nell'albo delle imprese artigiane di una di tali Regioni possa applicarsi la disciplina che la legge dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilità. Pertanto, nelle medesime Regioni risulteranno applicabili due nozioni dell'impresa artigiana: l'una, ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione concernente l'artigianato; l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo Stato abbia conservato la competenza fondamentale. Così intesa, e dunque esclusa ogni sua incidenza in materia previdenziale, la disposizione denunciata sfugge, sotto ogni profilo, alle formulate censure. - V., in particolare, S. n. 336/1989 - dove si afferma che, essendo la materia previdenziale riservata allo Stato, non è ammissibile che ai fini previdenziali, la nozione di impresa artigiana sia, nelle Regioni con competenza primaria in materia di artigianato, diversa da quella della legge statale - e S. n. 307/1996, nella quale la Corte ha chiarito, in via interpretativa, che <<l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale, non fa sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa, ma al contrario il giudice deve, ai fini dell'applicabilità del privilegio di cui all'art. 2751-'bis', numero 5, del codice civile, sindacare la reale consistenza dell'impresa, con conseguente eventuale disapplicazione ell'atto amministrativo di iscrizione di cui sia accertata la illegittimità>>. - V. inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 59/1966, 168/1987 e 227/1990.

    Art. 13 Legge-quadro per l'artigianato · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 116 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 307/1996

    Questione infondata
    24 luglio 1996

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost., degli artt. 2751-bis, numero 5, cod. civ. e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato) nella parte in cui non prevedono che, ai fini diversi da quelli inclusi nelle materie di esclusiva potestà regionale delle regioni a statuto speciale, il giudice possa valutare l'effettiva consistenza dell'impresa iscritta come artigiana per riconoscere o meno il privilegio previsto dallo stesso art. 2751-bis, numero 5, cod. civ., sollevata sotto il profilo che imprese che si trovano nelle stesse situazioni dimensionali vengono trattate diversamente, ai fini della collocazione dei crediti nello stato passivo del fallimento, unicamente in ragione della loro ubicazione territoriale. È vero, infatti, che verrebbe violato il limite del diritto privato alla potestà legislativa regionale nonché il principio di eguaglianza qualora si riconoscesse il diritto al privilegio sui crediti, di cui all'art. 2751-bis, numero 5, cod. civ., in base alla mera localizzazione territoriale dell'impresa creditrice. Tuttavia, le disposizioni impugnate sono suscettibili di una interpretazione adeguatrice che non le ponga in contrasto con i principi costituzionali, e vanno pertanto interpretate nel senso che la iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle regioni a statuto speciale o province autonome, costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile; al contrario, è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una volta accertatane la illegittimità. - V. S. n. 336/1989 e precedente massima C. red.: A. Franco

    Art. 2751-bis c.c. · Art. 13 Legge-quadro per l'artigianato · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 469/1989

    Questione inammissibile
    27 luglio 1989

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza. - v. S. n. 336/1989.

    Art. 13 Legge-quadro per l'artigianato · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443~art13 · fonte del testo

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