Corte costituzionale

Sentenza n. 307/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2751-bislegge 443/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis

numero 5 del codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto

1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), promosso con ordinanza

emessa il 4 ottobre 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento

civile vertente tra F.lli Bianchet s.n.c. e Fallimento Edilizia

Industrializzata Martini s.r.l., iscritta al n. 846 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di opposizione allo stato

passivo promosso dalla s.n.c. F.lli Bianchet nei confronti del

Fallimento Edilizia Industrializzata Martini s.r.l., il Tribunale di

Firenze, con ordinanza emessa in data 24 ottobre 1995, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis numero 5 cod.

civ. e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443

(Legge-quadro per l'artigianato).

Premette in fatto il giudice a quo che la s.n.c. F.lli Bianchet ha

lamentato la propria esclusione, in sede di verificazione dello stato

passivo, dalla categoria dei crediti privilegiati e la conseguente

ammissione della stessa per l'importo insinuato in sede

chirografaria. Il giudice delegato, infatti, non aveva ritenuto

sussistente il privilegio ex art. 2751-bis numero 5 cod. civ. in

ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa; l'opponente,

tuttavia, ha invocato il disposto di cui all'art. 13, sesto comma,

della legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale stabilisce che

l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana nei

relativi albi fa stato a tutti gli effetti di legge, con la

conseguenza che il giudice non poteva che prendere atto dello status

di artigiano per la sola iscrizione nel registro.

Osserva il rimettente che, ove si sia in presenza, come nella

fattispecie, di un artigiano residente in una Regione a statuto

speciale, i poteri del giudice circa la sussistenza della qualità di

impresa artigiana, sia valutativi che in punto di disapplicazione

dell'atto di iscrizione nel relativo registro, vengono vanificati dal

precetto dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985,

secondo cui l'iscrizione dell'impresa nei relativi albi fa stato a

tutti gli effetti di legge.

L'esclusione di qualsivoglia sindacato in ordine alla reale

consistenza dell'impresa comporterebbe, pertanto, che imprese nelle

stesse situazioni dimensionali vengano trattate diversamente ai fini

della collocazione concorsuale, con evidente disparità di

trattamento.

Osserva, infine, il giudice a quo che le argomentazioni contenute

nella sentenza n. 336 del 1989 dovrebbero essere estese anche in

punto di privilegio generale sui mobili, materia questa che non

consentirebbe violazioni del principio di uguaglianza connesse alla

mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si è

costituita alcuna delle parti private né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 2751-bis numero 5 cod. civ. e 13, sesto

comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per

l'artigianato), nella parte in cui non prevedono che, a fini diversi

da quelli inclusi nelle materie di esclusiva potestà regionale nelle

Regioni a statuto speciale, il giudice possa valutare l'effettiva

consistenza dell'impresa iscritta come artigiana per riconoscere o

meno il privilegio previsto dallo stesso art. 2751-bis numero 5 cod.

civ. Tali disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 24

e 117 della Costituzione, in quanto imprese che si trovano nelle

stesse situazioni dimensionali vengono trattate diversamente ai fini

della collocazione concorsuale unicamente in ragione della loro

ubicazione territoriale.

2. - La questione non è fondata nei termini che verranno di

seguito precisati.

L'interpretazione data dal giudice rimettente alla disposizione

censurata non è la sola consentita dalla lettera della legge ed è

inoltre contraddetta da parte della giurisprudenza. Lo stesso giudice

a quo è pur consapevole del fatto che, nonostante il letterale

tenore dell'art. 5 della legge-quadro sull'artigianato, che qualifica

"costitutiva" l'iscrizione nell'albo dell'imprese artigiane, alcune

sentenze riconoscono al giudice la possibilità di accertare se

effettivamente sussistano i requisiti prescritti dalla legge perché

un'impresa venga definita artigiana. Tuttavia l'ordinanza di

rimessione rileva che, quando si tratti di un artigiano residente in

una Regione a statuto speciale, i poteri del giudice, sia valutativi

che in punto di disapplicazione dell'atto, vengono vanificati dal

puntuale precetto dell'art. 13, sesto comma, della legge-quadro,

secondo cui l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa

artigiana nei relativi albi, disciplinata dalle Regioni a statuto

speciale e dalle Province autonome aventi competenza primaria in

materia di artigianato, fa stato a tutti gli effetti di legge.

Il rimettente, pertanto, trae la conclusione per cui, oltre a non

essere consentito al giudice nessun tipo di sindacato in ordine alla

reale consistenza dell'impresa, al medesimo sarebbe anche preclusa la

possibilità di disapplicare l'atto amministrativo di iscrizione,

traducendosi tale attività in una non consentita disapplicazione

della legge.

3. - La disciplina dell'impresa artigiana è da molto tempo oggetto

di vari interventi normativi e di contrastanti orientamenti

giurisprudenziali e dottrinali.

La legge 25 luglio 1956, n. 860, che costituisce il primo

intervento organico sulla materia, conteneva innanzitutto (art. 1,

primo comma) l'affermazione secondo cui è "artigiana, a tutti gli

effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti

fondamentali"; dopo aver definito in tre punti tali requisiti, il

legislatore precisava (art. 1, secondo comma) che "la qualifica

artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di

cui all'art. 9". L'ultimo comma di tale disposizione stabiliva poi

che l'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle

agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

Nonostante l'assenza di un'esplicita previsione legislativa, la

prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale era

orientata nel senso che l'iscrizione fosse di natura costitutiva e

che pertanto gli enti erogatori dei benefici non potessero

disconoscere detta qualifica ai soggetti iscritti nell'albo, salvo la

revisione triennale delle imprese iscritte ed il procedimento di

verifica previsto dagli artt. 10 e 11 della citata legge n. 860 del

1956.

Tuttavia la giurisprudenza della Corte di cassazione, pur

ravvisando nell'iscrizione natura di presupposto necessario per

fruire delle agevolazioni, specie tributarie, disposte a favore di

tale categoria di imprese, precisava che essa non valeva a costituire

ad altri fini un vero e proprio status delle imprese stesse, né a

far sorgere presunzioni vincolanti per altri effetti.

4. - Nella successiva legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, veniva

affermato espressamente (art. 5, quarto comma) che "l'iscrizione

all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle

agevolazioni a favore delle imprese artigiane". Da tale nuova formula

sono derivati numerosi contrasti interpretativi; il Consiglio di

Stato, con parere 3 ottobre 1986, ha ritenuto che la nuova legge non

abbia apportato sostanziali innovazioni in ordine al potere del

giudice ordinario di sindacare l'atto amministrativo di iscrizione

per fini diversi da quelli agevolativi.

Più recentemente, la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha disposto

all'art. 8 che le imprese artigiane iscritte agli albi siano altresì

annotate in una sezione speciale del nuovo registro istituito presso

le camere di commercio, senza peraltro disporre ulteriori

innovazioni.

Carattere innovativo va invece ravvisato in ordine alla

disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 13 della

legge-quadro n. 443 del 1985, secondo cui "le norme della presente

legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto

speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in

materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime

l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai

rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge".

5. - Tale norma è stata già oggetto di scrutinio, sia pure in via

indiretta, da parte di questa Corte nella sentenza n. 336 del 1989,

che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, nono

comma, del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29

febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui disponeva che l'efficacia

costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi,

disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o

dalle Province autonome, che abbiano competenza primaria in materia

di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti

della definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

Pur dichiarando inammissibile la questione di costituzionalità

dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, la Corte ha

espressamente affermato che il principio costituzionale di

eguaglianza non consente che in una materia quale quella

previdenziale possano sussistere disparità di trattamento motivate

dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, in

mancanza di specifiche peculiari ragioni tali da richiedere

l'adozione di discipline differenziate.

La sentenza n. 336 del 1989 è pervenuta alla declaratoria di

incostituzionalità della norma del citato art. 5, nono comma - che

fa esplicito riferimento all'art. 13, sesto comma, della legge n. 443

del 1985 - per il motivo che lo stesso, oltre a richiamare il

principio per cui l'iscrizione ha efficacia costitutiva a tutti gli

effetti, aggiunge in modo testuale un esplicito riferimento alla

materia previdenziale. A sostegno della pronuncia, la Corte ha

argomentato nel senso che, essendo la materia previdenziale esclusa

dalla sfera di competenza normativa delle Regioni, non è conforme a

Costituzione che "la definizione di impresa artigiana posta dalle

leggi delle Regioni o Province autonome dotate di competenza primaria

in materia di artigianato abbia effetto a fini previdenziali".

Ciò non esclude, peraltro, che, in relazione ad altri effetti,

diversi da agevolazioni di natura pubblicistica o dalla materia

previdenziale, le norme oggetto del presente giudizio possano

superare il vaglio di costituzionalità, ove correttamente

interpretate.

6. - Va innanzitutto rilevato che l'interpretazione fatta propria

dal giudice a quo non risulta uniformemente accolta dalla

giurisprudenza di merito; parte di tale giurisprudenza ritiene,

infatti, che, avendo l'iscrizione nell'albo dell'imprese artigiane

natura di atto amministrativo, sussiste il conseguente potere di

disapplicazione da parte del giudice ordinario quando questi ne

ravvisi l'illegittimità. E tale interpretazione, come già detto in

precedenza, è stata ripetutamente ribadita anche dalla Corte di

cassazione, la quale, sia pure sotto il vigore della precedente legge

sull'artigianato, ha negato che la mera iscrizione potesse far

sorgere automaticamente il diritto al privilegio di cui all'art.

2751-bis numero 5 cod. civ.

L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce, invero,

presupposto necessario per fruire delle agevolazioni previste dalla

legge-quadro, ma non vale a costituire una presunzione assoluta, né

a determinare uno status insindacabile da parte del giudice

ordinario; né può pervenirsi a diversa conclusione per le imprese

iscritte negli albi delle Regioni a statuto speciale senza incorrere

nella lesione del principio di uguaglianza.

Benché, infatti, la materia dell'artigianato rientri nella

competenza normativa primaria delle Regioni a statuto speciale e

delle Province autonome, la possibilità di dettare una normativa

parzialmente difforme e di maggior favore per le imprese artigiane

ivi ubicate, anche con effetti esterni a detti territori, incontra in

ogni caso il limite costituito dai principi della Costituzione e

dalle norme fondamentali dello Stato, tra cui va compreso anche il

principio della parità di trattamento dei soggetti nel diritto

privato.

Questa Corte ha, in proposito, più volte chiarito (v. sentenze nn.

462 del 1995, 441 del 1994 e 35 del 1992) che il limite alla

competenza regionale in relazione al diritto privato si basa

sull'esigenza che sia assicurata su tutto il territorio nazionale una

uniformità di disciplina e di trattamento riguardo ai rapporti

intercorrenti tra i soggetti privati, trattandosi di rapporti legati

allo svolgimento delle libertà giuridicamente garantite ai predetti

soggetti ed al correlativo requisito costituzionale del godimento di

tale libertà in condizioni di formale eguaglianza (artt. 2 e 3 della

Costituzione). Tale limite verrebbe ad essere vulnerato ove si

riconoscesse il diritto al privilegio sui crediti, di cui all'art.

2751-bis numero 5 cod. civ., in base alla mera localizzazione

territoriale dell'impresa creditrice.

D'altra parte, poiché la disposizione impugnata è suscettibile di

diversa interpretazione, va ribadito il principio più volte

affermato da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 296 del 1995 e 149

del 1994) secondo cui il giudice rimettente, nell'operare la

ricognizione del contenuto normativo della disposizione, deve

costantemente essere guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti

costituzionali e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente

con alcuno di essi, è tenuto - soprattutto in mancanza di diritto

vivente - ad adottare letture alternative maggiormente aderenti ai

principi costituzionali altrimenti vulnerati.

7. - Conclusivamente, la Corte ritiene che le norme impugnate

vadano interpretate nel senso di riconoscere che l'iscrizione

all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a

statuto speciale o Province autonome, costituisce il presupposto per

fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre

disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta

circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del

riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice

civile; al contrario, è consentito al giudice di sindacare la reale

consistenza dell'impresa creditrice, con la conseguente eventuale

disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una

volta accertatane l'illegittimità.

Così interpretate, le norme denunziate si sottraggono alle censure

di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis numero 5 del

codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443

(Legge-quadro per l'artigianato), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il relatore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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