Art. 24 — Abrogazioni ed entrata in vigore

E' abrogata la legge 4 luglio 1970, n. 506. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, continuano ad applicarsi in quanto compatibili fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge. Rimangono in vigore i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1978, 9 ottobre 1978 e 4 agosto 1986. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 23.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art24 · fonte del testo

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