Art. 11 — Commissioni regionali per l'artigianato

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. La commissione di cui al precedente comma e' composta:

  • a)dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
  • b)da tre rappresentanti della regione;
  • c)da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione. Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Testo vigente dal 24 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443~art11 · fonte del testo

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