Corte costituzionale

Ordinanza n. 756/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Trento

notificato il 18 marzo 1986, depositato in Cancelleria il 27

successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1986, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota dell'I.N.P.S. -

Sede provinciale di Trento - n. 569 in data 21 gennaio 1986, avente

ad oggetto: "Legge 8 agosto 1985, n. 443. Regioni a statuto speciale

e Province autonome" e della nota della sede centrale dello stesso

Istituto n. 27/7/88/706 del 30 dicembre 1985, avente il medesimo

oggetto;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto

di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la nota della sede

provinciale dell'I.N.P.S. di Trento n. 569 del 21 gennaio 1986 e la

nota della sede centrale dello stesso Istituto n. 27/7/88/706 del 30

dicembre 1985, per violazione degli artt. 8, n. 9, e 16 del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige), in relazione al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di

attuazione dello statuto in materia di artigianato) e all'art. 13

della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato);

che, a giudizio della ricorrente, le predette note,

nell'affermare che la individuazione delle norme disciplinanti, ai

fini previdenziali ed assistenziali, i rapporti giuridici relativi

alle imprese artigiane operanti nel territorio della provincia, va

fatta, per evidenti esigenze di uniformità, con esclusivo

riferimento alle disposizioni della legge-quadro, sarebbero invasive

della propria competenza in materia di inquadramento delle imprese

artigiane ai fini contributivi e delle assicurazioni sociali gestite

dall'I.N.P.S.;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi nel

presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato,

chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per l'inidoneità

degli atti impugnati - in quanto provenienti non dallo Stato ma da

organi di un ente pubblico ed in quanto aventi ad oggetto solo

l'interpretazione delle leggi che individuano i soggetti ai quali è

applicabile la normativa previdenziale ed assistenziale degli

artigiani - e comunque non fondato;

Considerato che il ricorso per conflitto di attribuzione è, per

espresso dettato legislativo, esperibile solo avverso atti dello

Stato o delle Regioni (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, viceversa, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato una

nota della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trento ed un'altra della

sede centrale dello stesso Istituto;

che, pertanto, poiché gli atti impugnati, in considerazione

della natura giuridica dell'I.N.P.S., non sono imputabili allo Stato

e non possono costituire oggetto di un giudizio per conflitto di

attribuzione (v. sent. n. 206 del 1985, punto 6 del considerato in

diritto), va dichiarata la manifesta inammissibilità del ricorso

introduttivo del presente giudizio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di

attribuzione di cui in epigrafe, sollevato dalla Provincia autonoma

di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:756 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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