Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, sesto comma,

prima e seconda parte, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge

quadro sull'artigianato), promossi con due ordinanze emesse il 10

aprile 1997 dalla Corte di cassazione, iscritte, rispettivamente, ai

nn. 657 e 658 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1998 il giudice relatore

Valerio Onida;

Udito l'avv. Fabio Fonzo per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico tenore, emesse il 10 aprile

1997 e pervenute a questa Corte il 25 agosto 1998 (r.o. nn. 657 e 658

del 1997), la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

articoli 3, primo comma, 38, quarto comma, e 116 della Costituzione,

dell'art. 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8

agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato).

Le sezioni unite, investite di ricorsi in tema di inquadramento ai

fini previdenziali, da parte dell'INPS, di due società cooperative a

responsabilità limitata nel ramo industriale anziché fra le imprese

artigiane, premettono che le cause sono state ad esse rimesse per la

risoluzione di un contrasto interpretativo insorto all'interno della

sezione lavoro. L'art. 3, secondo comma, della legge quadro

sull'artigianato n. 443 del 1985 stabilisce che è artigiana

l'impresa la quale, nei limiti dimensionali fissati dalla stessa

legge e con gli scopi in essa previsti, "è costituita ed esercitata

in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a

responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a

condizione che la maggioranza dei soci ... svolga in prevalenza

lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che

nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale". Da

una parte è stato affermato che tutte le società cooperative, anche

a responsabilità limitata, aventi i requisiti richiesti dalla legge

debbono essere inquadrate fra le imprese artigiane; dall'altra, tale

inquadramento è stato escluso per le società cooperative a

responsabilità limitata.

La Corte di cassazione ritiene peraltro che nei giudizi davanti ad

essa proposti, riferentisi a società aventi sede nella Regione

Friuli-Venezia Giulia, e iscritte nel relativo albo delle imprese

artigiane, dovrebbe farsi applicazione non tanto della disposizione

di cui all'art. 3, secondo comma, quanto dell'art. 13, sesto comma,

della stessa legge, ai cui sensi le norme della legge in questione

non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale

aventi competenza primaria in materia di artigianato e formazione

professionale, e in dette Regioni l'efficacia costitutiva

dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti

"fa stato a tutti gli effetti di legge". Ciò in relazione all'art. 5

della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n.

3, secondo cui l'iscrizione nell'albo "costituisce prova della

qualifica artigiana dell'impresa e dà titolo all'applicazione, nei

confronti della stessa e del titolare, delle disposizioni legislative

e amministrative concernenti il settore artigiano"; e all'art. 3

della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, il quale definisce

l'impresa artigiana con una espressione letterale formalmente diversa

da quella dell'art. 3, secondo comma, della legge statale n. 443 del

1985 ("è considerata artigiana l'impresa costituita in forma

cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per

azioni, a responsabilità limitata o in accomandita semplice o per

azioni ..."). L'interpretazione che dovrebbe essere data di

quest'ultima norma regionale, e soprattutto la questione

dell'efficacia ai fini previdenziali dell'iscrizione nell'albo

regionale sarebbero infatti prevalenti rispetto alla interpretazione

da dare alla norma statale controversa.

Tuttavia la Corte remittente considera non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale del citato art. 13, sesto

comma, della legge n. 443 del 1985, in riferimento ai parametri

indicati, in quanto esso, impedendo l'applicazione nel territorio

delle Regioni speciali delle altre disposizioni della stessa legge,

compresa quella dell'art. 3, secondo comma, sulla definizione

dell'impresa artigiana, e conferendo efficacia costitutiva a tutti

gli effetti di legge all'iscrizione negli albi di dette Regioni,

sarebbe suscettibile di determinare, senza una plausibile ragione,

una disparità di trattamento fra imprese aventi caratteristiche

uniformi, in materia, come quella previdenziale, riservata dalla

Costituzione alla legge dello Stato.

Il giudice a quo ricorda che nella sentenza n. 336 del 1989 questa

Corte, pur dichiarando inammissibile per difetto di rilevanza la

questione allora proposta nei riguardi dell'art. 13, sesto comma,

della legge n. 443 del 1985 (ma dichiarando l'illegittimità

costituzionale di una successiva norma di interpretazione autentica

del medesimo articolo, che espressamente estendeva, retroattivamente,

gli effetti costitutivi dell'iscrizione negli albi regionali anche ai

fini previdenziali), affermò che il principio costituzionale di

eguaglianza non consente disparità di trattamento, motivate dalla

mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, in

materia, come quella previdenziale, che il legislatore costituzionale

ha considerato a sé stante, escludendo in essa ogni competenza delle

Regioni ordinarie e riconoscendo alle Regioni speciali una mera

competenza legislativa di integrazione ed attuazione delle norme

statali.

2. - In entrambi i giudizi si è costituito l'INPS, chiedendo

l'accoglimento della questione, in adesione alle censure mosse dalla

Corte remittente.

In prossimità dell'udienza la difesa dell'INPS ha presentato una

memoria, nella quale si sottolinea che, qualora la Corte

costituzionale dovesse accogliere i presupposti interpretativi su cui

si è fondata la Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione -

che conducono a ritenere che la norma impugnata abiliti le Regioni a

statuto speciale ad incidere sulla definizione dell'impresa artigiana

anche ai fini previdenziali - il dubbio di costituzionalità

prospettato apparirebbe sicuramente fondato, sulla base degli

orientamenti già espressi dalla giurisprudenza costituzionale: si

richiamano, in proposito, le sentenze n. 168 del 1987, n. 336 del

1989 e n. 307 del 1996.

Tuttavia l'INPS rileva che, a ben vedere, le norme da sospettare di

illegittimità costituzionale dovrebbero essere quelle delle leggi

regionali che disciplinano gli effetti dell'iscrizione nell'albo e

definiscono le imprese artigiane, norme che sarebbero in contrasto

con i limiti della potestà legislativa della Regione.

L'INPS prospetta allora la seguente alternativa: o si segue

l'interpretazione indicata nelle ordinanze di rimessione, e si

dovrebbe giungere ad una dichiarazione di illegittimità

costituzionale, ritenendosi viziate pure le norme regionali

richiamate; oppure si esclude, alla luce dei criteri interpretativi

adottati da questa Corte nella sentenza n. 336 del 1989, che la

potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale possa incidere

sulla materia previdenziale, diventando allora inammissibile, per

difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985. In tal caso

la norma andrebbe interpretata nel senso che l'efficacia costitutiva

dell'iscrizione negli albi delle Regioni speciali fa stato a tutti

gli effetti di legge con eccezione della materia previdenziale,

sottratta alla competenza primaria regionale.

Ove quest'ultima dovesse essere la decisione - conclude la difesa

dell'INPS - la stessa dovrebbe atteggiarsi come "una sentenza

interpretativa di rigetto", per la rilevanza che tale interpretazione

non potrebbe non avere nei giudizi a quibus. Considerato in diritto

1. - I due giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono essere

riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2. - La questione sollevata concerne l'art. 13, sesto comma, della

legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), ai cui

sensi le norme della stessa legge "non si applicano nel territorio

delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che

abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione

professionale" (primo periodo), e "nelle medesime l'efficacia

costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi

ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge" (secondo periodo).

La Corte remittente ritiene che sia la prima che la seconda parte

di tale disposizione contrastino con gli articoli 3, primo comma, 38,

quarto comma, e 116 della Costituzione, in quanto, escludendo

l'applicabilità delle altre disposizioni della stessa legge nel

territorio delle Regioni titolari, come la Regione Friuli-Venezia

Giulia, di competenza primaria in materia di artigianato, e

attribuendo efficacia a tutti gli effetti di legge all'iscrizione

negli albi delle imprese artigiane disciplinati da dette Regioni,

determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento fra

imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale,

riservata alla competenza dello Stato ai sensi dell'art. 38, quarto

comma, della Costituzione, e sottratta alla competenza (salvo quella

meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni.

3. - La questione non può ritenersi priva di rilevanza, in

presenza della non implausibile motivazione addotta in proposito

dalla Corte remittente, la quale riconduce alla disposizione

censurata, contenuta nell'art. 13, sesto comma, della legge statale

n. 443 del 1985, il fondamento della applicabilità, nei giudizi

principali, delle disposizioni delle leggi regionali, e comunque

della non applicabilità, alla materia controversa, dell'art. 3,

secondo comma, della medesima legge statale n. 443 del 1985.

Ciò resta vero pur se poi, affrontando la questione nel merito,

questa Corte possa non condividere come in effetti non condivide

l'interpretazione del giudice a quo.

4. - La questione è infondata nei termini di seguito precisati.

Questa Corte si è già pronunciata in argomento in sede di

scrutinio della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, del

decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, che, in via di

interpretazione autentica della disposizione in questa sede

denunciata, e con efficacia retroattiva, stabiliva espressamente che

l'iscrizione negli albi delle Regioni a statuto speciale aventi

competenza primaria in materia di artigianato facesse stato anche

agli effetti della qualificazione dell'impresa ai fini previdenziali:

affermando, nella sentenza n. 336 del 1989, che, essendo la materia

previdenziale riservata allo Stato (salva la limitata potestà di

sola integrazione ed attuazione, o in alcuni casi concorrente,

demandata ad alcune Regioni), non è ammissibile che ai fini

previdenziali la nozione dell'impresa artigiana sia, in dette

Regioni, diversa da quella della legge statale; mentre la nozione

adottata dalle Regioni medesime nell'esercizio e nei limiti della

competenza primaria ad esse attribuita in materia di artigianato può

valere solo per effetti diversi da quelli previdenziali e afferenti,

si può qui aggiungere, a oggetti sui quali la Regione abbia la

relativa competenza.

In quella occasione la Corte non dovette occuparsi dell'art. 13,

sesto comma, della legge n. 443 del 1985, in quanto tale disposizione

non veniva in rilievo in quella sede, data la sua inapplicabilità a

rapporti anteriori alla sua entrata in vigore; mentre nella

successiva sentenza n. 307 del 1996 fu chiarito, in via

interpretativa, che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane,

anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale, non fa sorgere

una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa,

ma al contrario il giudice deve, ai fini dell'applicabilità del

privilegio di cui all'art. 2751-bis numero 5, del codice civile,

sindacare la "reale consistenza dell'impresa", con conseguente

eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione, di

cui sia accertata la illegittimità.

5. - La questione ora proposta dalla Corte di cassazione riguarda

invece, sostanzialmente, la possibilità di attribuire rilevanza, ai

fini previdenziali, alla nozione di impresa artigiana - eventualmente

diversa da quella stabilita dalla legge statale - contenuta nelle

leggi delle Regioni a statuto speciale aventi competenza primaria in

materia di artigianato, come la Regione Friuli-Venezia Giulia. Essa

deve essere risolta, per le stesse ragioni enunciate nella sentenza

n. 336 del 1989, escludendo tale possibilità, la cui ammissione

equivarrebbe al riconoscimento a dette Regioni di una competenza,

loro non attribuita dagli statuti, ad incidere sui presupposti e sui

contenuti del rapporto previdenziale (cfr. anche sentenze n. 59 del

1966, n. 227 del 1990).

La competenza, pur primaria, della Regione nella materia

dell'artigianato non può infatti - senza esorbitare, per

definizione, dalla materia medesima - estendersi fino a condizionare

a presupposti autonomamente definiti dalla Regione l'applicabilità

di discipline che il legislatore statale detti in materie diverse, di

competenza statale almeno quanto ai principi, e con riferimento a

presupposti definiti dallo stesso legislatore statale.

Quando dunque le leggi statali in materia previdenziale

stabiliscono che determinate disposizioni delle medesime si applicano

alle imprese artigiane, deve ritenersi, in assenza di contrarie

statuizioni, che si applichino, in tutto il territorio nazionale,

alle imprese qualificabili come artigiane in base alla nozione che di

tali imprese è data dalla legge statale, e specificamente dalla

legge quadro n. 443 del 1985.

Se, pertanto, l'interpretazione della disposizione denunciata,

prospettata dal giudice a quo e che comporterebbe invece la

rilevanza, agli effetti previdenziali, della nozione di impresa

artigiana data dalla legge regionale, fosse l'unica possibile, si

dovrebbe necessariamente concludere nel senso della illegittimità

costituzionale della disposizione medesima.

6. - Ma non è così, essendo invece possibile attribuire ad essa

un significato non incostituzionale.

La prima parte della disposizione, che dichiara non applicabili,

nel territorio di dette Regioni a statuto speciale, le norme della

stessa legge n. 443 del 1985, va in realtà intesa nel senso di

escludere l'applicabilità di quelle norme che, concernendo la

disciplina della materia dell'artigianato, sono, nelle predette

Regioni, sostituite dalle norme dettate da queste nell'esercizio

della loro competenza primaria: non nel senso, invece, che, ai fini

della disciplina di rapporti estranei alla detta materia, e afferenti

alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere,

nei territori delle Regioni ad autonomia differenziata, le norme

regionali, anziché i principi e le norme ricavabili dalla

legislazione statale (e desumibili anche dalla stessa legge quadro

sull'artigianato: cfr. sentenza n. 168 del 1987).

La seconda proposizione contenuta nella disposizione impugnata

(secondo cui l'iscrizione negli albi delle imprese artigiane, in

quelle Regioni, "fa stato a tutti gli effetti di legge") ancorché,

dal punto di vista storico, tragga origine da un emendamento volto

proprio a superare un contenzioso in atto nei confronti dell'INPS in

ordine all'applicazione di norme previdenziali (cfr. Atti Camera dei

deputati, IX legislatura, 12 commissione, seduta del 28 febbraio

1985, pag. 16-18; seduta del 13 marzo 1985, pag. 105) testualmente si

riferisce all'efficacia "costitutiva" dell'iscrizione negli albi. Se

ne ricava che anche l'iscrizione negli albi autonomamente

disciplinati dalle Regioni a statuto speciale aventi competenza

primaria in materia di artigianato ha la medesima efficacia

"costitutiva" che l'art. 5, quarto comma, della stessa legge quadro

n. 443 del 1985 attribuisce all'iscrizione negli albi delle Regioni

ordinarie, aggiungendo che essa è "condizione per la concessione

delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane".

In forza di tale statuizione, anche nelle Regioni aventi competenza

primaria la legislazione locale dovrà attribuire all'iscrizione nei

relativi albi delle imprese artigiane la stessa efficacia

costitutiva, condizionante ai fini dell'attribuzione dei benefici e

più in generale ai fini dell'applicabilità delle discipline che,

nell'ambito della loro competenza, le Regioni stesse stabiliranno in

tema di artigianato. Ma, per le ragioni dette, la disposizione non

va intesa nel senso che all'impresa iscritta nell'albo delle imprese

artigiane di una di dette Regioni possa applicarsi la disciplina che

la legge dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di

siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la

medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilità.

In altri termini, nelle medesime Regioni risulteranno applicabili

due nozioni, eventualmente diverse, dell'impresa artigiana (diverse,

si intende, per elementi secondari, non potendosi certo ammettere

che, in sede di definizione delle relative imprese, le Regioni

adottino criteri tali da esorbitare dall'ambito stesso della materia

- l'artigianato - in cui esse hanno competenza primaria): l'una,

ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione

- di massima solo regionale - concernente l'artigianato (nonché

della legislazione concernente materie in cui la Regione sia

egualmente autonoma nello stabilire contenuti e presupposti della

disciplina, come la formazione professionale, espressamente

menzionata nella stessa disposizione, anch'essa attribuita alla

competenza primaria di alcune Regioni, ma non del Friuli-Venezia

Giulia: cfr. art. 5 dello statuto speciale della Regione); l'altra,

desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione

concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo Stato

abbia conservato la competenza fondamentale.

7. - Così intesa, e dunque esclusa ogni sua incidenza in materia

previdenziale, la disposizione denunciata sfugge sotto ogni profilo

alle censure di legittimità costituzionale mosse dalla Corte

remittente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985,

n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), sollevata, in riferimento

agli articoli 3, 38 e 116 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione a sezioni unite, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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