Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429, e' ulteriormente prorogato fino a che la regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Testo vigente dal 26 luglio 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;366~art1 · fonte del testo

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