Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono,

del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli

oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,

interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione

dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell'art.

13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per

l'Artigianato), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal

Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e

Garage Plose s.n.c., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile vertente tra

I.N.P.S. e Garage Plose s.n.c., il Tribunale di Trento, con ordinanza

del 2 febbraio 1989 (r.o. n. 208/1989) ha sollevato una questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5, comma nono, della legge 29

febbraio 1988, n. 48 e 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n.

443, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che tali

disposizioni, nell'attribuire effetti ai fini previdenziali alla

definizione di impresa artigiana posta dalla legislazione della

Provincia autonoma di Bolzano, introdurrebbero una disparità di

trattamento tra cittadini priva di giustificazione perché fondata

sulla sola collocazione territoriale delle imprese;

che, nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito

l'I.N.P.S., deducendo l'irrilevanza e, in subordine, la fondatezza

della questione;

Considerato che, con sentenza n. 336 del 1989 questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono,

del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29

febbraio 1988, n. 48, "nella parte in cui dispone che l'efficacia

costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi,

disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o

dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di

artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti

della definizione dell'impresa ai fini previdenziali";

che, con la medesima decisione ha dichiarato l'inammissibilità

per irrilevanza di una identica censura di illegittimità

costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985,

n. 443;

che tale ultima censura è, per gli stessi motivi, priva di

rilevanza anche nel caso presente;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del

decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri

sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,

interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione

dell'INPS), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 336 del

1989;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8

agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro per l'Artigianato), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Trento con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari