Art. 21 — Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis ultimo periodo l. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 d.l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), conv., con modific., nella l. 2 giugno 1995, n. 216 - che disciplina in via transitoria l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso considerato eccessivo, in quanto questioni analoghe sono state dichiarate non fondate (sent. n. 40/98) e manifestamente infondate (ord. nn. 258 e 442/98) e non sono stati prospettati argomenti nuovi. - S. n. 40/98; O. nn. 258 e 442/98.
Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, che, nel dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, stabilisce per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, fino al 1 gennaio 1997, l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, analoghe questioni essendo già state dichiarate non fondate e manifestamente infondate dalla Corte (sentenza n. 40 del 1998 e ordinanza n. 258 del 1998) in riferimento alla prospettata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza per l'impossibilità di accettare le offerte economicamente più convenienti e per le possibili distorsioni sull'esito della gara, sia perché l'esclusione automatica, dettata da una norma transitoria, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, non soggetti alla disciplina comunitaria, per i quali potrebbe essere eccessivamente onerosa una più complessa procedura di analisi delle offerte, sia perché non è palesemente irragionevole la delimitazione della fascia di ribasso secondo un criterio predeterminato, basato su di una valutazione media degli offerenti, non potendosi d'altra parte prendere in considerazione, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, le prospettate distorsioni che potrebbero derivare da accordi tra partecipanti alla gara nella presentazione delle offerte. - Cfr. sentenza n. 40/1998 e ordinanza n. 258/1998. red.: S. Evangelista
Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, che, nel dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, stabilisce per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, fino all'1 gennaio 1997, l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, giacché analoghe questioni sono già state dichiarate non fondate dalla Corte (sentenza n. 40 del 1998) in riferimento alla prospettata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza per l'impossibilità di accettare le offerte economicamente più convenienti e per le possibili distorsioni sull'esito della gara, mentre - con riferimento ai nuovi profili relativi al criterio di determinazione della fascia di ribasso e alla diversità di disciplina tra appalti di importo superiore ed appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - non sono palesemente irragionevoli ne' la delimitazione della fascia di ribasso secondo un criterio predeterminato, basato su di una valutazione media degli offerenti, ne' l'applicazione dell'esclusione automatica ai soli appalti sotto la soglia, in quanto la differenziazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte tiene conto della complessità della verifica e dell'importo dei lavori da eseguire. - cfr. S. n. 40/1998. red.: S. Evangelista
Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216, in quanto, riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, prevede l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - a cui si richiama la prima delle censure proposte - consente infatti, in materia di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, che la composizione dell'esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al prezzo più vantaggioso per l'amministrazione con l'esigenza di assicurare la serietà delle offerte, avvenga con modalità diverse, e quindi sia col prevedere (secondo il criterio seguito, per gli appalti di importo superiore ad una determinata soglia, dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993) che l'amministrazione, prima di rifiutare le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, proceda ad una verifica, tenendo conto delle giustificazioni fornite, sia restringendo - come nel caso in questione - la scelta del prezzo più basso in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si presume che l'offerta sia affidabile, purché, beninteso, la scelta adottata dal legislatore in tal senso non risulti viziata da irrazionalità. Il che non può dirsi per quella compiuta con la disposizione impugnata, che, oltre ad avere un carattere del tutto temporaneo, essendo operante soltanto sino al 1^ gennaio 1997, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, per i quali una più complessa procedura di analisi delle offerte è apparsa eccessivamente onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile, e tale da rendere meno tempestiva l'aggiudicazione dei lavori. Ne' in contrario vale rilevare che secondo normativa 'de qua', la percentuale di ribasso ammissibile viene riferita alla media di tutte le offerte, compresa quella il cui ribasso sarà poi considerato eccessivo, o far leva sulle distorsioni che potrebbero derivare da possibili accordi tra i partecipanti alla gara, giacché ciascuno dei concorrenti ammessi è pur sempre potenziale destinatario dell'aggiudicazione, mentre le situazioni in cui potesse configurarsi una illecita turbativa della gara, in quanto non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, non possono essere posti a base di una pronuncia di illegittimità costituzionale. Esclusa pertanto la irragionevolezza del criterio di determinazione del ribasso ammissibile, non potendo, di conseguenza, la pur lamentata disparità di trattamento tra offerte ammesse e offerte automaticamente escluse, ritenersi ingiustificata, cade anche la censura -sotto tale profilo dedotta- di violazione del principio di eguaglianza. - V. anche la precedente massima A. Sulla impossibilità di tener conto, nei giudizi di legittimità costituzionale, di situazioni patologiche non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, da ultimo, S. n. 175/1997. red.: S. Pomodoro
Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2004 al 1 luglio 2006. 1025 parole tolte, 5 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
tolto: a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
tolto: b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
tolto: c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalita' di presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita' della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potra' provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
tolto: a) nei casi di appalto-concorso:
tolto: 1) il prezzo;
tolto: 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
tolto: 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
tolto: 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
tolto: 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
tolto: b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
tolto: 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
tolto: 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
tolto: 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
tolto: 4) il rendimento;
tolto: 5) la durata della concessione;
tolto: 6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
tolto: 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatorio od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne' possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
tolto: a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
tolto: b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte delle facolta' di appartenenza;
tolto: c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 22 GENNAIO 2004 aggiunto: 12 APRILE 2006, N. tolto: 30. aggiunto: 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art21 · fonte del testo
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