Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis

della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di

lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n.

101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con

modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, promosso con

ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Ignazio Medda

contro il Ministero della difesa ed altra, iscritta al n. 713 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio diretto ad ottenere

l'annullamento del provvedimento di esclusione da una gara per

l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, il Tribunale

amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 28

gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre

1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

comma 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in

materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3

aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici),

convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -

nella parte in cui prevede che, fino al 1 gennaio 1997, sono escluse,

per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia

comunitaria, le offerte che presentino una percentuale di ribasso che

superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le

offerte ammesse; la questione viene inoltre proposta prospettando

che, in tal caso, si debba prevedere anche nella disciplina

transitoria, anziché l'esclusione automatica dell'offerta anomala,

la valutazione degli elementi che la giustificano, ricorrendo alla

procedura prevista per gli appalti di importo pari o superiore alla

soglia comunitaria dalla disciplina definitiva;

che il Tribunale amministrativo ritiene che la disposizione

denunciata possa essere in contrasto sia con il principio di

ragionevolezza (art. 3 Cost.), perché l'offerta sarebbe considerata

anomala solo in base a calcoli aritmetici e senza esaminare eventuali

giustificazioni, sia con il principio di buon andamento della

pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), perché il meccanismo di

esclusione automatica impedirebbe di accettare l'offerta più

conveniente; inoltre l'esclusione senza che siano verificate le

giustificazioni dell'offerta potrebbe pregiudicare, in contrasto con

l'art. 41 della Costituzione, la maggiore capacità imprenditoriale

del concorrente escluso;

che il Tribunale amministrativo ritiene che la questione di

legittimità costituzionale sia rilevante, dovendo giudicare

provvedimenti amministrativi emanati proprio nel periodo di vigenza

della disciplina transitoria, dettata dall'ultimo periodo del comma

1-bis dell'art. 21 della legge n. 109 del 1994.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale, rivolto

al comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109 del 1994, investe

soltanto l'ultimo periodo di tale disposizione, che disciplina in via

transitoria l'esclusione automatica delle offerte che presentano un

ribasso considerato eccessivo, il solo che trova applicazione nel

processo principale, come si desume dalla motivazione sulla rilevanza

della questione contenuta nell'ordinanza di rimessione;

che il principio costituzionale di buon andamento ed

imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) riguarda sia

l'organizzazione dei pubblici uffici che le finalità dell'azione

amministrativa, le quali possono essere tuttavia perseguite con

strumenti diversi, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del

legislatore, da esercitare nei limiti della ragionevolezza;

che l'obiettivo dell'amministrazione di acquisire con il minor

onere economico la prestazione richiesta, garantendo la parità di

condizioni tra gli offerenti riconosciuti idonei a fornire l'opera,

può essere perseguito con modalità diverse: per gli appalti di

minore importo, ai quali non si applica la disciplina comunitaria,

non è irragionevole né contrasta con il principio di buon andamento

della pubblica amministrazione una regola temporanea, operante sino

al 1 gennaio 1997, che escluda la discrezionalità

dell'amministrazione nel valutare l'anomalia delle offerte,

restringendo la scelta del prezzo più basso in una fascia delimitata

secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si può presumere

che l'offerta sia affidabile, giacché tale regola si giustifica

considerando che una più complessa procedura di analisi delle

offerte sarebbe troppo onerosa rispetto al beneficio derivante dal

minor prezzo eventualmente ottenibile e ritarderebbe l'aggiudicazione

dei lavori, mentre un ribasso eccessivo, significativo di un'offerta

non affidabile, potrebbe porre a rischio l'esatto o tempestivo

adempimento;

che le medesime considerazioni valgono per escludere il

prospettato contrasto con l'art. 41 della Costituzione;

che, successivamente all'ordinanza di rinvio, questioni analoghe

sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 40 del 1998) e

manifestamente infondate (ordinanze nn. 258 e 442 del 1998), sicché,

non essendo stati prospettati argomenti nuovi, la questione sollevata

dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge

11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)

- aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme

urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con

modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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