Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma

1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge

quadro in materia di lavori pubblici), promosso con ordinanza emessa

il 30 gennaio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, sul ricorso proposto dalla STF s.n.c. di Giovanni Stillano

C. contro il comune di Nova Milanese ed altra, iscritta al n. 547 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1998 nel corso di

un giudizio diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di

aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, il tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, in

riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo

periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in

materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge

3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici),

convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -,

il quale prevede che fino al 1 gennaio 1997 sono escluse, per gli

appalti di lavori pubblici di importo (superiore ed) inferiore alla

soglia comunitaria, le offerte che presentino una percentuale di

ribasso superiore ad un quinto della media aritmetica dei ribassi

delle offerte ammesse;

che il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata

possa essere in contrasto con il principio di buon andamento della

pubblica amministrazione, perché l'esclusione automatica delle

offerte nelle procedure di appalto non soggette alla disciplina

comunitaria impedirebbe di accettare le offerte più convenienti;

inoltre il metodo di calcolo adottato per determinare i ribassi

ammessi determinerebbe in modo irragionevole una fascia di

oscillazione ristretta, consentendo a gruppi di imprese di

condizionare, con offerte preventivamente concordate, l'esito delle

gare. Tali distorsioni, viceversa, non si verificherebbero se il

legislatore avesse correlato al carattere anomalo dell'offerta la

conseguenza dell'obbligatoria verifica della stessa e non la sua

automatica esclusione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque non fondata.

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di

rimessione, analoghe questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio

1994, n. 109 sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 40 del

1998) e manifestamente infondate (ordinanza n. 258 del 1998), perché

l'esclusione automatica, operante soltanto sino al 1 gennaio 1997,

delle offerte che presentino una percentuale di ribasso considerato

anomalo rispetto alla media delle offerte ammesse, riguarda

esclusivamente appalti di minore importo, non soggetti alla

disciplina comunitaria, per i quali potrebbe essere eccessivamente

onerosa una più complessa procedura di analisi delle offerte; mentre

la scelta del legislatore di escludere la discrezionalità

dell'amministrazione nel valutare l'anomalia delle offerte,

aggiudicando l'appalto al prezzo più basso, ma in una fascia

delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si

presume che l'offerta sia affidabile, non appare palesemente

arbitraria neppure con riguardo al criterio di calcolo, che

attribuisce rilievo ad una valutazione "media" degli offerenti, né

incoerente o incongrua rispetto al fine di acquisire con il minor

onere economico la prestazione richiesta, evitando tuttavia che un

ribasso eccessivo ponga a rischio la corretta e tempestiva esecuzione

dei lavori;

che è stato anche escluso che le prospettate distorsioni, che

potrebbero derivare da accordi tra partecipanti alla gara nella

presentazione delle offerte, possano essere poste a base di una

pronuncia di illegittimità costituzionale, giacché tali distorsioni

non attengono al normale funzionamento della disciplina denunciata,

ma configurano piuttosto una situazione patologica di illecita

turbativa della gara;

che, pertanto, la questione sollevata, non presentando profili o

argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla corte, deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge

11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)

- aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101

(Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con

modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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