Art. 21 — Comunicazioni e verbali di gara
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006. 257 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale e' stata aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di una fornitura oggetto di una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
tolto: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
tolto: b) l'oggetto e il valore della fornitura;
tolto: c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
tolto: d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
tolto: e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo intende subappaltare a terzi;
tolto: f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il ricorso alla trattativa privata. 5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e' comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione delle Comunita' europee.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art21 · fonte del testo
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