Art. 7 — Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1998 al 1 luglio 2006. 643 parole tolte, 10 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: All'articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1-bis e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
tolto: a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
tolto: b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
tolto: c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari. 1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. 2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
tolto: a) nei casi di appalto-concorso:
tolto: 1) il prezzo;
tolto: 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
tolto: 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
tolto: 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
tolto: 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
tolto: b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
tolto: 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
tolto: 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
tolto: 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
tolto: 4) il rendimento;
tolto: 5) la durata della concessione;
tolto: 6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
tolto: 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare". Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalita' di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1998-11-18;415~art7 · fonte del testo
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