Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis,

ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in

materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3

aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici),

convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -

promossi con due ordinanze emesse il 29 aprile e l'11 luglio 1997 dal

tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi

proposti dall'Impresa Binda C. S.p.a. contro l'Azienda USSL n. 29 di

Monza ed altre e da Luigi Assolari C. S.p.a. contro il comune di

Senago ed altra, iscritte ai nn. 654 e 844 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e

50, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'Impresa Binda C. s.p.a. e del

comune di Senago, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 (reg. ord. n.

654 del 1997) nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici,

essendo stata esclusa un'offerta con ribasso del prezzo superiore a

quello ammesso, il tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109

(Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7,

del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori

pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995,

n. 216 - che prevede che fino al 1 gennaio 1997 sono escluse, per gli

appalti di lavori pubblici di importo (superiore ed) inferiore alla

soglia comunitaria, le offerte che presentino una percentuale di

ribasso superiore ad un quinto della media aritmetica dei ribassi

delle offerte ammesse;

che il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata

possa essere in contrasto con il principio di buon andamento della

pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), perché l'esclusione

automatica delle offerte nelle procedure di appalto non soggette alla

disciplina comunitaria impedirebbe di accettare le offerte più

convenienti; inoltre il metodo di calcolo adottato per determinare i

ribassi ammessi determinerebbe in modo irragionevole una fascia di

oscillazione ristretta, consentendo a gruppi di imprese di

condizionare, con offerte preventivamente concordate, l'esito delle

gare. L'esclusione senza verifica delle offerte con un prezzo

anormalmente basso, operante solo per gli appalti di importo

inferiore alla soglia comunitaria, comporterebbe inoltre una

diversità di disciplina ancorata unicamente al valore economico

dell'appalto e, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

determinerebbe una disparità di trattamento rispetto agli appalti di

importo superiore, per i quali l'esclusione deve essere preceduta da

una verifica delle offerte che presentino caratteri di anomalia;

che la società ricorrente per l'annullamento della gara

d'appalto si è costituita in giudizio per sostenere l'illegittimità

costituzionale della norma denunciata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione, analoga ad altra già sollevata dal

tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sia

dichiarata non fondata;

che, con ordinanza emessa l'11 luglio 1997 (reg. ord. n. 844 del

1997), nel corso di altro giudizio relativo all'aggiudicazione di un

appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, lo stesso tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato analoga

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97

della Costituzione;

che si è costituito il comune appaltante, condividendo i dubbi

di legittimità costituzionale proposti dal giudice rimettente e

sostenendo, in una successiva memoria, che la dichiarazione di non

fondatezza di analoga questione (sentenza n. 40 del 1998) non

comprenderebbe uno dei profili ora proposti, concernente il metodo di

calcolo della soglia dell'anomalia in sé considerato;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione, del tutto analoga

ad altra in precedenza sollevata dal medesimo giudice, sia dichiarata

non fondata.

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale

investono, con prospettazioni analoghe, la medesima disposizione,

sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

con unica pronuncia;

che, successivamente all'emanazione delle ordinanze di

rimessione, analoghe questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio

1994, n. 109, sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 40 del

1998), perché l'esclusione automatica, operante soltanto sino al 1

gennaio 1997, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso

considerato anomalo rispetto alla media delle offerte ammesse,

riguarda esclusivamente appalti di minore importo, non soggetti alla

disciplina comunitaria, per i quali potrebbe essere eccessivamente

onerosa una più complessa procedura di analisi delle offerte; mentre

la scelta del legislatore di escludere la discrezionalità

dell'amministrazione nel valutare l'anomalia delle offerte,

aggiudicando l'appalto al prezzo più basso, ma in una fascia

delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si

presume che l'offerta sia affidabile, non appare palesemente

arbitraria né incoerente o incongrua rispetto al fine di acquisire

con il minor onere economico la prestazione richiesta, evitando

tuttavia che un ribasso eccessivo ponga a rischio la corretta e

tempestiva esecuzione dei lavori;

che è stato anche escluso che le prospettate distorsioni, che

potrebbero derivare da accordi tra partecipanti alla gara nella

presentazione delle offerte, possano essere poste a base di una

pronuncia di illegittimità costituzionale, giacché tali distorsioni

non attengono al normale funzionamento della disciplina denunciata,

ma configurano piuttosto una situazione patologica di illecita

turbativa della gara;

che le ordinanze di rimessione non mutano il quadro delle

questioni già esaminate dalla Corte, ma integrano i precedenti dubbi

di legittimità costituzionale in relazione al criterio di

determinazione della fascia dei ribassi ammissibili e prospettano la

irragionevolezza della diversità di disciplina tra appalti di

importo superiore ed appalti di importo inferiore alla soglia

comunitaria, per i quali ultimi opera l'esclusione automatica;

che, tuttavia, la limitazione della scelta in una fascia

delimitata secondo un criterio predeterminato, basato sulla media

aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, aumentata di un

quinto, attribuisce appunto rilievo ad una valutazione "media" degli

offerenti ed è espressione di una scelta legislativa che non appare

palesemente irragionevole;

che, infine, non determina una disparità di trattamento la

limitazione dell'esclusione automatica ai soli appalti di minore

importo, giacché non è irragionevole la differenziazione del

procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, tenendo conto

della complessità della verifica e del valore dei lavori da

eseguire;

che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis,

ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in

materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3

aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici),

convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari