Art. 148 — Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese

Nella procedura dell'eredita' giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito:

  • a)il contributo unificato;
  • b)i diritti di copia. Sono spese anticipate dall'erario:
  • a)le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
  • b)le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
  • c)le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 73 Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualita', se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

73

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 30 aprile 2021, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 05/05/2021, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario".

Testo vigente dal 6 maggio 2021

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 83/2021

    Ha colpito questo articolo
    30 aprile 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.P.R. n. 115 del 2002, sebbene le censure siano indirizzate dal rimettente all'intero articolo, esse, poiché relative all'omessa previsione di un'anticipazione erariale, devono intendersi riferite specificamente al comma 3 della disposizione, che riguarda appunto le spese anticipate dall'erario nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio.

    Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 148 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 6 maggio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 30 aprile 2021, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 05/05/2021, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art148 · fonte del testo

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